di Stefano Guerra e Sirio Zolea - Abbiamo letto con interesse l'articolo pubblicato, sulla testata Jacobin Italia, dal collega Luca Casarotti ("L'emergenza per decreto", del 13 marzo 2020) e, stimolati da tale contributo, vorremmo a nostra volta dialogarvi con qualche osservazione su alcuni punti di divergenza.
Non tanto sull'analisi formale e puntuale dei testi normativi emanati in relazione all'emergenza Coronavirus, quanto sul giudizio di valore che tale ricostruzione nell'insieme sottende, vorremmo interloquire fornendo qualche spunto di riflessione per un auspicabile dibattito. Al riguardo, si osserva, tra l'altro, nell'articolo in discorso, che "l'indeterminatezza delle proposizioni lascia spazio alla discrezionalità e a forme coercitive non immediatamente decifrabili"; e ancora che "una disposizione scritta in questo modo contiene un unico messaggio: sappiano tutti che esiste un divieto. Dunque ottiene, ancora una volta, un effetto retorico-psicologico.
Nella logica dell'emergenza, lasciar aleggiare lo spettro di un generale divieto, senza precisarne i confini, induce paura". Queste valutazioni sarebbero pure condivisibili e coglierebbero in poche parole l'essenza della normativa emanata negli ultimi giorni in relazione all'emergenza pandemica.
Tuttavia, è altrettanto condivisibile il giudizio di valore negativo che emerge dalle predette valutazioni? Per rispondere a questa domanda, ci sembra che occorra prima stabilire e poi vagliare un presupposto.
In primis, stiamo vivendo uno "stato di eccezione"?
In secundis, è necessaria e opportuna, o al contrario sciagurata ed esecrabile, la scelta delle pubbliche autorità di imporre uno stato di eccezione?
Per stabilire il presupposto, soccorrono le argomentazioni offerte dal collega Casarotti: in effetti, proprie e consustanziali della normativa di eccezione sono la vaghezza della formulazione, la conseguente ampia discrezionalità del funzionario amministrativo chiamato a darne applicazione, il carente scrutinio giudiziale sulle decisioni di quest'ultimo (nella contingenza attuale, favorito dal funzionare a singhiozzo degli organi giurisdizionali in ragione dell'epidemia, oltre che dal fatto che il giudice non è immune dal clima morale della Nazione), la cultura della generalità del divieto e dell'eccezionalità delle libertà individuali (in particolare, in questo caso, di movimento e di impresa). Già sotto questo primo profilo, è un dato di fatto che nessuna veste retorica di ordinaria legalità costituzionale abbia ricoperto veri e propri decreti da stato di eccezione. Peraltro, in tale ottica, l'effettiva, successiva condanna di chi sia stato denunciato dalle autorità impegnate a far rispettare i divieti non pare essere l'obiettivo primario di tale normativa: controlli efficaci a salvaguardia della salute pubblica devono essere oggi, e nell'oggi l'effetto deterrente è in massima parte destinato ad esaurirsi.
Detto en passant, queste osservazioni meriterebbero un approfondimento più esauriente, valorizzando quegli studi che mostrano quanto il nostro Stato contemporaneo sorga tuttora, in un certo grado di continuità, sulle fondamenta dello "Stato di polizia" dei cameralisti, pronto a riaffiorare sotto una forma più esplicita ogni qualvolta sia evocato uno stato di eccezione.
Stato di eccezione contingente e stato di eccezione permanente
È comunque nel vagliare nel merito l'opportunità del presupposto che il giudizio degli scriventi si discosta presumibilmente da quello del collega. La normativa di contrasto all'epidemia induce e amplifica la paura. Ma la paura è sempre un sentimento malsano? O forse è anche un sentimento prezioso e funzionale alla nostra stessa preservazione? La paura in sé va sempre semplicemente combattuta? O può talvolta essere uno stimolo indispensabile per combattere la causa reale che ne è all'origine? La paura è sempre nemica del coraggio e dell'orgoglio? O può talvolta fondare un certo coraggio e un certo orgoglio? Un filone autorevole di pensiero (si confronti, tra i tanti, l'opera di Agamben) ha individuato in una forma di stato e di eccezione permanente un dato costitutivo della gestione del potere ai nostri tempi, con un effetto compressivo della democrazia e, da ultimo, di mantenimento strategico dell'arbitrio decisorio economico e politico in capo a élite ristrette. Queste analisi possono fornire chiavi di interpretazione su momenti oscuri della vita collettiva nazionale e internazionale, dalla strategia della tensione alle guerre post 11-settembre. Ma tra le tante conseguenze negative della paura permanente ve n'è una paradossale: quella di addensare sulla nozione stessa di stato di eccezione una tale abitudinarietà, da rendere sempre più difficile riconoscere nella sua realtà l'eccezione stessa, quando essa si presenta. Ebbene, senza inopportuni sconfinamenti di campo nella scienza medica, si può constatare come il Coronavirus COVID-19 sia altamente contagioso, con la capacità di infettare una porzione consistente della popolazione in tempi relativamente brevi, se non affrontata con misure estreme; si può altresì osservare come una percentuale rilevante degli infettati muoia o sopravviva solo dopo una lunga lotta con la morte nei reparti di terapia intensiva (intasati i quali, la percentuale di decessi diventerebbe molto più alta) e come questa percentuale divenga estremamente alta tra i più anziani e tra persone indebolite da patologie pregresse. La prospettiva, in assenza di interventi radicali, di un bilancio di vittime magari nell'ordine di grandezza dei caduti italiani in una delle guerre mondiali, concentrati tra i soggetti fisicamente più deboli, può costituire l'"eccezione" reale di cui parliamo?
Prendiamo la tesi per cui le misure adottate dallo schmittiano "sovrano che decide dello stato d'eccezione" (il caso concreto che prevale sulle costruzioni astratte) sarebbero da ricondurre al concetto di "provvedimento", il quale andrebbe determinato, ad avviso di Schmitt, a livello contenutistico da un dato di fatto concreto e dovrebbe essere pervaso da uno scopo obiettivo. Avrebbe, allora, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, ad oggi, ecceduto nei propri poteri, e, ancora, avrebbe lo stesso, da ultimo, con i decreti emergenziali, commesso errori di valutazione nel rapporto mezzi-fini? Tale stato d'eccezione e le conseguenti misure adottate sarebbero, per Schmitt, valide rispetto allo scopo e legittime in quanto adottate da un organo a ciò legittimato (magari per Schmitt la legittimità vacillerebbe per un incerto largo consenso del popolo nel "sovrano"). Ma pure non scomodando Schmitt e il dibattito con il suo avversario Kelsen - che tacciava lo "stato di eccezione" come "pre-giuridico" e indicava il potere costituente come fautore di un ordinamento giuridico che preveda e regoli ogni fattispecie - in un contesto emergenziale come quello attuale, sarebbe sufficiente ricondurre il discorso alla tutela dei diritti fondamentali alla vita e alla salute, previsti costituzionalmente, tramite un ampio e giustificato buon senso giuridico-politico che la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini richiede.
Pertanto, l'adozione di misure di eccezione non è stavolta uno strumento volto all'autotutela dei profitti economici, il cui interesse sarebbe al contrario quello di mandare avanti la macchina di produzione e consumo, costi quel che costi. Pare al contrario, per una volta, l'espressione genuina del sano sentimento popolare di umana solidarietà, di priorità delle vite umane sui profitti. Un portato di civiltà che non è affatto scontato, che in Italia in questi giorni si è affermato faticosamente solo dopo vari errori, contraddizioni ed esitazioni della classe dirigente (come le giuste proteste degli operai in fabbrica hanno testimoniato) e che in altri Paesi anche europei non si sta altrettanto affermando. Ebbene, per contraddittorio che sembri, è nostra opinione che la cultura dello stato di eccezione permanente di questi anni - mascherato da estrema esaltazione delle libertà di individui ridotti a monadi permanentemente ripiegate su se stesse - si manifesti proprio nell'accettare lo scenario di falcidia di vite umane di fronte a cui il Coronavirus ci mette, mentre l'adozione transitoria del più radicale stato di eccezione, come si sta facendo oggi in Italia e come si è fatto già prima in Cina, sia invece apprezzabile in questa contingenza come la manifestazione dei più alti sentimenti di solidarietà umana e di progresso sociale che la nostra Costituzione incarna. Non saremmo dei buoni lettori dello "Stato d'assedio" di Camus, se credessimo di liberarci dello stato di eccezione contingente semplicemente adattandoci allo stato di eccezione permanente dei profitti sopra le vite umane. E saremmo soltanto dei perfetti ipocriti se persistessimo nella negazione della gravità dell'epidemia e della necessità di affrontare la stessa con strumenti eccezionali di limitazione delle libertà personali; cadremmo così negli errori del Don Ferrante di manzoniana memoria o del nichilista di Turgenev che negava finanche la morte fino a scoprire come fosse in realtà quest'ultima ad avere il potere di negare lui.
Occorre anche cautela a identificare troppo strettamente stato di eccezione e caduta in un regime autoritario permanente: all'indomani della Marcia su Roma, la mancata dichiarazione da parte del Re di uno stato di eccezione non contribuì forse in maniera decisiva alla formazione di quello stato di eccezione permanente che fu il fascismo al potere? E lo stato di eccezione dei decreti luogotenenziali non fu forse un passaggio fondamentale per sbarazzarsi finalmente di quello stato di eccezione permanente del fascismo? Sarebbe naturalmente sbagliato sostenere, sulla base di questi esempi, che l'ingresso nello stato di eccezione dovuto al Coronavirus sia serenamente privo di pericoli per la democrazia. Ma, contro di essi, non vi è scappatoia legalistica che non finirebbe travolta dal panico in cui sfocerebbe la mancata gestione con strumenti di eccezione dell'epidemia in atto. Vi è solo la forza dei valori costituzionali di cui è custode ultimo il popolo, quel popolo italiano che ha saputo prendere in mano il proprio destino nei momenti più duri della propria Storia, dal Risorgimento alla Guerra di Liberazione. In esso, e non nella classe politica lasciata a se stessa, nella vigilanza attiva di noi tutti occorre avere fiducia affinché lo stato di eccezione non duri un giorno in più del dovuto. Per questo, pensiamo che riflessioni come quelle emergenti dal contributo del collega Casarotti siano in ogni caso preziose, in quanto elementi di questi potere e dovere diffusi di vigilanza dei consociati, di cui oggi più che mai abbiamo bisogno.
Un auspicio finale
Un'ultima osservazione. Ogni passaggio per uno stato di eccezione rappresenta un momento di rottura, alla conclusione del quale non ci si trova semplicemente al punto di prima, come se nulla fosse stato. Allora, che questa nuotata necessaria nello stato di eccezione rappresenti un'occasione per rimettere in discussione lo stato di eccezione a cui siamo ormai avvezzi perché ci galleggiamo da anni! L'ideologia nefasta del vincolo esterno come limitazione alla sovranità democratica popolare, a partire dall'introduzione all'apice del nostro ordinamento del vincolo di bilancio e dall'accettazione di una valuta non controllabile, i dogmi del libero mercato al disopra della solidarietà e della redistribuzione sociale, la globalizzazione e le delocalizzazioni senza più alcun controllo, la finanziarizzazione illimitata dell'economia, le idee esiziali che si possa tagliare a volontà sanità, istruzione, formazione e ricerca pubbliche senza poi subirne gravi conseguenze… questi sono i veri connotati dello "stato di eccezione permanente". Che questo stato di eccezione permanente, con la classe dirigente che ha pavidamente avallato lo stesso, possa diventare presto solo un brutto ricordo, insieme allo stato di eccezione contingente dovuto all'epidemia!
* Stefano Guerra, Avvocato e assegnista di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Macerata
e Sirio Zolea, Assegnista di ricerca in Diritto privato comparato e professore a contratto presso l'Università degli Studi di Macerata
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