L'Ente pubblico può rispondere del danno causato a terzi dal fatto illecito del dipendente, quando la condotta di questi sia correlata al suo potere o alle sue funzioni
Avv. Francesco Pandolfi - Il tema è complesso e delicato. In generale possiamo dire che lo Stato, o l'ente pubblico, risponde in sede civile del danno arrecato a terzi da un fatto penalmente illecito del dipendente, anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed abbia agito per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza: purchè la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita, o di cui è titolare.

La responsabilità dello Stato o dell'Ente pubblico

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Ciò nel senso che la condotta illecita dannosa e, dunque, la sua diretta conseguenza e cioè il danno ingiusto arrecato al terzo, non sarebbe stata possibile senza l'esercizio di quelle funzioni o di quei poteri.

Uso distorto del potere di supremazia gerarchica

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Detta così, la fattispecie sopra adombrata pare solo un'astrazione.

Nella realtà, però, la circostanza è stata concretamente esaminata e valutata dalla Corte di Cassazione Sez. Civile, con la sentenza n. 32973 del 13 dicembre 2019.

Un caso nel quale la condotta penalmente rilevante del dipendente pubblico era stata fonte di danno arrecato alla dignità di altra persona.

Parliamo, in sintesi, di danni causati da una condotta illecita, frutto di un uso distorto e vessatorio del potere di supremazia gerarchica spettante al superiore, posti in essere appunto dal superiore e inquadrabili all'interno di un disegno di stabile mortificazione e sopraffazione del sottoposto.

Il caso di abusi

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Nel caso concreto oggetto di analisi della Cassazione, gli abusi erano stati resi possibili dalle incombenze affidate al superiore e dal potere di punizione nei confronti dell'inferiore.

Conclusivamente, in una situazione come questa, per gli episodi vessatori rimasti cristallizzati in una sentenza penale di condanna si deve affermare la responsabilità solidale del Ministero, dato che si è in presenza di un rapporto di occasionalità necessaria fra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal superiore, che appunto ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando i compiti svolti.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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