di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 15949/2019 (sotto allegata) il Tribunale di Roma non nega il riconoscimento da parte della giurisprudenza del danno endofamiliare causato dalla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale dei genitori nei confronti dei figli. La domanda con cui si chiede il risarcimento di questi danni però può essere accolta solo se è possibile desumere, anche in via presuntiva, che c'è un collegamento effettivo tra il danno cagionato al figlio e la condotta di disinteresse del genitore.
- Richiesta di risarcimento danni al padre disinteressato
- La violazione dei doveri genitoriali non fa scattare il danno endofamiliare
- Il danno endofamiliare deve essere provato
Richiesta di risarcimento danni al padre disinteressato
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Una madre si rivolge al Tribunale per accertare la reiterata inadempienza del padre del proprio figlio e condannarlo al risarcimento del danni non patrimoniali patito da quest'ultimo. L'attrice fa presente che dalla relazione avuta con il convenuto è nato un figlio affidato alla stessa dal Tribunale dei Minori, che ha anche stabilito tempi e modalità di visita del padre. L'uomo però negli anni ha sempre manifestato disinteresse per la vita del figlio. Da qui le azioni finalizzate ad ottenere un contributo al mantenimento di 200 euro.
La donna riferisce che dal 2005 al 2008 si sono altresì verificati eventi che avrebbero richiesto la presenza del padre a sostegno del figlio, ma che nonostante tutto l'uomo ha deciso di trasferirsi a Seul dove ha iniziato a svolgere un'attività imprenditoriale. Che alla luce di tali comportamenti, la donna ricorreva al Tribunale, che nel 2014 condannava l'uomo a corrispondere 350 euro mensili per il mantenimento del figlio.
La madre quindi chiede a questo punto che venga accertata la responsabilità del padre per violazione degli artt. 147 e 149 c.c. e dell'art 24 della Carta fondamentale dell'Unione Europea che prevede:
- il diritto del bambino a ricevere le cure necessarie per il suo benessere;
- il diritto ad avere rapporti costanti con le rispettive figure genitoriali.
Poiché il padre ha sempre manifestato disinteresse per il figlio e visto che la Cassazione in diverse occasioni ha riconosciuto che la violazione dei doveri genitoriali può integrare un illecito civile conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, chiede la condanna dell'uomo a risarcire al figlio la somma di euro 141.000 che equivale alla somma prevista dalle Tabelle di Milano per il danno biologico derivante dalla morte del genitore, diminuita di 1/4 o nel diverso importo stabilito dal Tribunale.
La violazione dei doveri genitoriali non fa scattare il danno endofamiliare
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L'uomo si costituisce in giudizio facendo presente che parte attrice è sempre stata consapevole del fatto che non avrebbe mai potuto contare sul suo aiuto nel crescere il figlio. La donna infatti, ben inserita nel contesto lavorativo, ha deciso in autonomia di portare a termine la gravidanza perché in grado di crescere da sola il figlio. Al contrario il padre dice di essere stato sempre una persona estremamente fragile e sensibile e che sente di essere sopraffatto da un profondo senso di inadeguatezza a rivestire il ruolo paterno.
Queste difficoltà emotive sono state e sono ancora un ostacolo alla sua realizzazione. Racconta di essersi laureato a fatica e di aver avuto molte difficoltà lavorative, non riuscendo a collocarsi in modo definitivo in una professione. Motivo che lo ha spinto a trasferirsi a Seul e a intraprendere una nuova attività. Tentativo che però si è rivelato più difficile del previsto tanto che è andato incontro a difficoltà economiche che lo hanno fatto sprofondare in una profonda depressione che lo ha condotto al ricovero ospedaliero.
Il convenuto fa presente inoltre che non esiste un automatismo tra la violazione dei doveri familiari e l'obbligo risarcitorio, stante la necessità, ai sensi dell'art. 2043 c.c. che si produca un danno ingiusto. Fa presente infine di non essere mai venuto meno ai propri doveri economici e che lo stesso ha continuato, anche dopo il trasferimento, a mantenere i contatti con il figlio, interrotti in modo arbitrario da parte attrice.
Il danno endofamiliare deve essere provato
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Il Tribunale, alla luce dei racconti delle parti in causa, rileva prima di tutto come giurisprudenza di merito e di legittimità riconoscano da tempo i danni endofamiliari in caso di violazione dei doveri di assistenza morale e materiale dei genitori verso i figli.
Passando però al caso di specie il Tribunale rileva come in effetti il padre ha sempre provveduto al mantenimento del figlio nella misura iniziale di 200 euro mensili e poi di 350 stabiliti giudizialmente, così come rileva l'effettiva sporadicità dei rapporti intercorsi tra i due.
"Deve tuttavia evidenziarsi che è del tutto carente la prova delle conseguenze dannose che da ciò siano derivate al figlio, conseguenze in realtà neanche dedotte da parte dell'attrice, la quale si è limitata a dedurre il contegno inadempiente del convenuto ma non anche a indicare (e provare) se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta (ritenuta e parzialmente provata) assenza della figura paterna."
Come peraltro già sancito dallo stesso Tribunale, per il risarcimento del danno occorre la prova anche presuntiva che il figlio abbia subito "rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione."
Dalle foto prodotte dal padre risulta invece che il figlio ha una sua vita sociale e relazionale, è ben inserito in un College Americano, è sano e sorridente e trascorre le vacanze in località da cui si desume un effettivo benessere economico. A questo deve aggiungersi come parte attrice non abbia provato o dedotto problematiche materiali o psicofisiche del ragazzo riconducibili alla condotta del padre.
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