Il ravvedimento operoso parziale è applicabile alle Dogane, questo il principio ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 77/2020 del 17 gennaio 2020 (Presidente Currò, Relatore Calà, sotto allegata).
- Diritti doganali pagati in ritardo
- La difesa: ravvedimento operoso parziale
- Applicabilità del ravvedimento operoso parziale ai tributi doganali
Diritti doganali pagati in ritardo
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Un operatore che effettua con continuità operazioni di sdoganamento, ha versato in ritardo dei diritti doganali mediante il versamento di due bonifici bancari sul proprio conto periodico differito intrattenuto presso l'Agenzia delle Dogane, modalità di pagamento agevolata che consente di non anticipare il pagamento di tali diritti per conto dei propri clienti.
L'Agenzia delle Dogane di Milano ha contestato il tardivo versamento dei tributi irrogando, per l'intera somma non tempestivamente versata, la sanzione del 15% ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
La difesa: ravvedimento operoso parziale
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Il contribuente ha presentato ricorso avverso l'atto notificato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo che le somme versate configuravano un ravvedimento operoso
parziale in quanto comprendevano, oltre ai diritti doganali, anche le relative sanzioni ed interessi. Il ricorrente ha riconosciuto, inoltre, che una parte dei diritti doganali dovuti non era stata oggetto di ravvedimento in quanto nel frattempo era sopraggiunta la contestazione dell'Ufficio e quindi gli stessi dovevano essere recuperati dall'Amministrazione mediante la procedura di accertamento tributario.L'Agenzia delle Dogane si è costituita in giudizio in primo grado negando l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso parziale e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso parziale anche ai tributi doganali; la pronuncia è stata appellata dall'Agenzia delle Dogane.
Applicabilità del ravvedimento operoso parziale ai tributi doganali
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I Giudici di secondo grado hanno confermato l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso parziale ai tributi doganali e hanno chiarito che la mancata indicazione della causale di versamento a titolo di tributo, sanzione ed interesse non è causa di ostacolo all'applicabilità della procedura agevolativa.
Il Collegio, inoltre, ha ritenuto che l'Ufficio, a fronte della modalità di pagamento con bonifico che di fatto era vincolata per l'operatore, avrebbe potuto agevolmente verificare l'effettivo pagamento delle tre causali di tributo, sanzioni ed interessi in forza delle informazioni a sua disposizione.
I Giudici di secondo grado, quindi, hanno respinto l'appello proposto dall'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. L'atto di irrogazione delle sanzioni contestato è stato dichiarato illegittimo e l'Agenzia delle Dogane è stata condannata a rifondere le spese di lite al contribuente.
Fabio Campanella, info@ctlf.it, Tel: 0287366237
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