- Genitori lavoratori: le tutele dell'ordinamento giuridico
- La ratio della tutela
- Assegnazione temporanea: quando si può negare
Genitori lavoratori: le tutele dell'ordinamento giuridico
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Si tratta di una tutela che mira a soddisfare l'esigenza di cura e protezione genitoriale nei primi anni di vita della prole, attraverso l'assegnazione temporanea ad altra sede di servizio.
La norma di cui si parla è l'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001.
La ratio della tutela
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Ebbene, con l'intento di valutare se e quando la tutela può essere accordata senza pregiudicare l'interesse legittimo del militare, questa specifica disposizione va interpretata nel senso di permettere alle amministrazioni di tenere conto delle esigenze organizzative, anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali del dipendente interessato e con l'insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede, ma neppure semplicemente riferite alla banale scopertura di organico che, se si mantiene entro un limite numerico contenuto, resta certamente gestibile con una migliore organizzazione e/o riorganizzazione del servizio e, in ultima analisi, con gli strumenti giuridici ordinari previsti dalla Legge, senza che venga negata al lavoratore - genitore la tutela di cui parliamo.
Sono le logiche più e più volte spiegate dal Consiglio di Stato, che sempre più spesso si trova ad esaminare la delicata tematica.
Assegnazione temporanea: quando si può negare
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In sostanza, afferma il Supremo Consesso, stiamo parlando di circostanze del tutto eccezionali per poter arrivare a negare, al dipendente (senza sbagliare), il beneficio dell'assegnazione temporanea ad altra sede di servizio.
Volendo fare qualche esempio, tali esigenze potrebbero astrattamente essere le seguenti:
- la sede di servizio resta sguarnita in modo consistente: si pensi ad una percentuale uguale o maggiore al 40% della dotazione organica dell'ufficio di assegnazione;
- consistenti scoperture, con percentuale uguale o maggiore al 40%, nell'ambito territoriale del comando direttamente superiore a quello di appartenenza;
- la sede di assegnazione presenta un vuoto di organico ed opera in contesti ove si fronteggiano emergenze di tipo terroristico o criminalità organizzata di stampo mafioso;
- il dipendente è veramente insostituibile nella sede di appartenenza, nel senso che la sua specifica qualifica è assolutamente necessaria nell'ambito di specifiche e ben individuate operazioni in essere o in divenire;
- il militare è impiegato in una missione ad altissima valenza operativa, o in una missione speciale.
Dunque, alla luce dei criteri enunciati resta evidente che, ragionando al contrario, in tutti i casi ove le specifiche circostanze sopra elencate non si dovessero verificare la domanda di assegnazione temporanea andrà accolta, oppure dovrà essere annullato il diniego in sede di ricorso.
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