Il protocollo n. 6686 del Consiglio di Stato fornisce importanti indicazioni relative ai procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio

di Annamaria Villafrate - Il Consiglio di Stato con il protocollo n. 6686 del 20 marzo 2020 (sotto allegato), in piena emergenza Covid-19, diffonde le indicazioni necessarie per la gestione telematica dei procedimenti della Commissione per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato. Come precisato nella premessa, si forniscono anche alcune indicazione per la gestione delle commissioni dei singoli Tribunali amministrativi regionali, lasciando comunque autonomia ai vari Presidenti. Il tutto per limitare al massimo gli spostamenti delle persone fisiche, come stabilito dai diversi e recenti provvedimenti normativi nazionali, regionali e locali.

Carattere amministrativo procedimenti ammissione gratuito patrocinio

[Torna su]

Dal punto di vista normativo il Consiglio ricorda che i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio che si tengono davanti ad apposite commissioni hanno natura amministrativa, non giurisdizionale, per cui la loro gestione è possibile in modalità telematica e digitalizzata ricorrendo agli strumenti della conference call o alla videoconferenza, specificamente consentite dal Codice dell'amministrazione Digitale.

Come si svolge il procedimento presso il Consiglio di Stato

[Torna su]

Il procedimento davanti alla Commissione competente a vagliare le istanze di ammissione al gratuito patrocinio si compone delle seguenti fasi.

Invio dell'istanza di ammissione

Il procedimento davanti al Consiglio di Stato ha inizio con l'inoltro dell'istanza apposita presente sul sito web della Giustizia Amministrativa, che deve essere inviata nelle seguenti modalità:

  • istanza ante causam attraverso il modulo "Modulo deposito Istanza";
  • istanza sottoscritta dal difensore o dalla parte con firma digitale da inviare via pec;
  • istanza in copia informatica sottoscritta con firma autografa dalla parte, che deve allegare il proprio documento di identità e inviarla via Pec alla Commissione.

Chi non può provvedere all'invio delle istanze in modalità telematica può farlo spedendo una raccomandata a/r alla Segreteria della Commissione, e in via eccezionale, accedendo fisicamente agli uffici del Consiglio di Stato.

In caso di ricorso già incardinato l'istanza deve avvenire con il "Modulo di deposito Atto/Documento". In questo caso l'ufficio ricevimento ricorsi inoltra l'istanza alla Segreteria della Commissione e della Sezione.

Esame della documentazione, emissione e invio del decreto

Dopo una preventiva verifica della documentazione da parte della Segreteria, per accertare la completezza e correttezza della stessa, se il caso lo richiede, questa chiede d'integrarla via pec.

Raccolti i documenti necessari la Segreteria li invia tramite posta elettronica ai componenti della Commissione. Viene quindi fissata la data dell'udienza per la riunione della Commissione che si svolge da remoto in audioconferenza o videoconferenza per garantire la collegialità della decisione.

Non si possono utilizzare in questa fase modalità di comunicazione asincrone come le email.

Presa la decisione, la Commissione ammette provvisoriamente al gratuito patrocinio l'istante con decreto redatto in forma informatica e sottoscritto digitalmente dai componenti della Commissione. In calce al provvedimento si oppone la data, il luogo della sede dell'ufficio giudiziario e la modalità di collegamento da remoto utilizzata.

Dopo la decisione la Segreteria invia i decreti via pec agli istanti, all'Agenzia delle Entrate e alle sezioni di fronte alle quali, eventualmente, pende il ricorso.

Il procedimento presso i Tar

[Torna su]

Il protocollo dispone che, ove possibile, i Tribunali Amministrativi regionali, possono adottare le stesse modalità operative illustrate per la Commissione del Consiglio di Stato che si occupa delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio, utilizzando il modello disponibile sul sito web della Giustizia Amministrativa predisposto nello specifico per ogni sede di ufficio giudiziario, salva la libertà di predisporre l'istanza in autonomia, purché nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Ai Tribunali amministrativi il Consiglio di Stato consiglia di evitare la consegna manuale dell'istanza e preferire modalità telematiche d'invio.

Scarica pdf Giustizia amm. Prot. n. 6686/2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: