Cosa si intende per fake news e quali sono le conseguenze civili e penali della loro diffusione in questo particolare momento storico d'emergenza

Nella realtà in cui ci troviamo, segnata dall'emergenza per il diffondersi del coronavirus, siamo continuamente sollecitati e condizionati, con messaggi di ogni tipo, dai mass-media, dai social, dalla pubblicità, dalle istituzioni. Alle informazioni ufficiali e documentate si affianca una moltitudine di notizie false, incomplete o fuorvianti. È quindi opportuno soffermarsi sul fenomeno e sulle sue possibili conseguenze sul piano giuridico.

Cosa si intende per fake news

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Il termine fake news (letteralmente notizie false, contraffatte)[1], è una locuzione anglosassone entrata nel linguaggio corrente, il cui significato può essere tradotto come "bùfala" nel senso figurato di svista, errore madornale, affermazione falsa, inverosimile, panzana.[2]

La particolarità di questo fenomeno è rappresentata dallo scenario disegnato dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le condizioni in cui si diffondono notizie false nella società attuale hanno manifestazioni e caratteristiche diverse da quelle del passato.

Il mondo globalizzato è interconnesso, interdipendente, le informazioni accessibili e, al tempo stesso, si assiste al venir meno dell'intermediazione di soggetti terzi, autorevoli e di riconosciuta competenza.

Le relazioni avvengono più speditamente, fra gli attori del mercato nella sharing economy, grazie alla rete internet basandosi sulla fiducia dettata dal riconoscersi come membri di una stessa comunità virtuale.

Creare e diffondere notizie false è uno strumento da sempre usato per orientare la pubblica opinione verso fini commerciali o politici, dall'antica Grecia ai Protocolli dei Savi di Sion.

Oggi, però, la diffusione degli strumenti tecnologici, accattivanti ed accessibili consente il rapido diffondersi di fake news.

Non sono sempre innocue conversazioni, bensì azioni che possono avere conseguenze giuridicamente rilevanti e diversi ordinamenti giuridici si sono resi conto del problema.

L'ordinamento giuridico

negli USA tutela la libertà di parola e di stampa sulla base del I Emendamento, ma, a fronte di tale problema, nello Stato della Virginia (USA), per esempio, è stata promulgata, per la prima volta, una legge, la Deep Fakes Accountability Act, del 1 luglio 2019, che punisce i cd. deep fake ossia fattispecie particolari condivisione in rete di immagini o video intimi senza il consenso della persona interessata. Fenomeno noto come Revenge porn che , è ora punito anche in Italia con l'introduzione del cd. Codice rosso.[3]

E' presente nel Regno Unito dal 2014 un'autorità quale l'Independent Press Standards Organisation, organismo indipendente che ha poteri affini a quelli di un giudice e agisce sulla base del Editor code of practice, codice di autoregolamentazione che vincola contrattualmente IPSO e le testate giornalistiche. Non esiste censura preventiva ma l'organismo può però disporre la pubblicazione di repliche di parte o rettifiche e comminare sanzioni economiche anche molto significative.

A livello europeo si riconosce che l'esposizione dei cittadini alla disinformazione su larga scala, comprese informazioni fuorvianti o false, sia una grande sfida per l'Europa. La Commissione sta lavorando per attuare una serie chiara, completa e ampia di azioni per contrastarne la diffusione[4]

A marzo del 2018, lo High Level Expert Group on Fake News and disinformation dell'Unione europea ha pubblicato il suo Rapporto finale, intitolato «Un approccio multi-dimensionale alla disinformazione»[5] mettendo in rilievo la distinzione fra disinformazione e mala informazione.

La prima considerata come pericolosa fonte di condotte discriminatorie, diffamatorie o comunque lesive della dignità individuale, la seconda quale possibile minaccia per la democrazia, con riflessi potenzialmente negativi sulla sovranità.

In Italia il compito di controllare i trattamenti di dati personali, come quelli relativi alle qualità personali dei cittadini, ritenute pregiudicabili da comunicazioni distorte e massive e che siano conformi al Regolamento UE 216/679, è affidato al Garante per la protezione dei dati personali un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy[6].

Al fine di prevenire e reprimere i crimini informatici, esiste il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC), sezione della Polizia Postale (https://www.commissariatodips.it/) che raccoglie le segnalazioni dei cittadini.

Non vi è però traccia nel nostro ordinamento di una organica disciplina sulle fake news, anche se giace in disegno di legge a nome della Senatrice Adele Gambaro[7].

Tuttavia nel codice penale sono numerose le norme che puniscano fattispecie riconducibili a questo tipo di condotta.

Le conseguenze penali della diffusione di fake news

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Le conseguenze penali della diffusione di notizie false possono ricadere nell'ambito di diverse previsioni di reato. E' opportuno richiamare alcune fra quelle più frequenti.

Reato di diffamazione (art. 595 c.p.)

Ricorre la fattispecie di diffamazione allorché taluno offenda la reputazione di una persona assente comunicando con più persone. La disciplina dell'ingiuria ha conseguenze meno gravi poiché il legislatore presume che la persona assente non solo non possa difendersi, ma possa essere maggiormente danneggiata dalla circostanza di essere diffamata nei confronti di un numero elevato di soggetti. La diffamazione a mezzo stampa è, difatti, punita più severamente per la sua aumentata capacità di danneggiare il bene tutelato. Alla stampa, è parificato ogni altro mezzo di comunicazione, compreso internet.

È un aspetto contemporaneo la diffusione di notizie diffamatorie sui cd. Social. Caratteristica è la diffusione realizzata mediante la condivisione di un messaggio. Ci si pone quindi il problema di capire se la condivisione di un messaggio falso comporti delle responsabilità. La condivisione pura e semplice di una notizia falsa, non è penalmente rilevante, mentre aggiungere un commento, può configurare una autonoma fattispecie diffamatoria.

Il discrimen fra le due condotte è la consapevolezza del carattere falso della notizia.

Reato di procurato allarme (art. 658 c.p.)

Il procurato allarme è una contravvenzione che tutela l'ordine pubblico, corretta amministrazione delle forze di polizia, in particolare.. La condotta incriminata consiste in una forma qualsiasi di comunicazione di disastri o pericoli inesistenti. E' un reato di pericolo, quindi è sufficiente ad integrarlo la semplice idoneità della notizia a suscitare allarme presso le autorità[8].

Interruzione di ufficio o servizio pubblico o di servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.)

Il bene protetto è l'andamento regolare dell'attività della amministrazione pubblica. Interrompere l'erogazione di un servizio o turbarne il funzionamento, è una condotta che può essere anche solo colposa, non intenzionale.

Stalking o atti persecutori art. 612 bis cp. Allorché le notizie fuorvianti costituiscano minacce o molestie.Il legislatore ha inserito tale norma nel codice penale al fine di fornire tutela penale alle ipotesi in cui le condotte di minaccia o molestia si presentino in modo reiterato, per questo particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto.

Si segnala la recente abrogazione e/o depenalizzazione di alcune fattispecie di reati di opinione:

- abrogazione degli artt. 303 c.p. ("Pubblica istigazione a commettere determinati reati e apologia") e 657 c.p. ("Grida o annuncio di notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata")

- depenalizzazione dell'art. 654 c.p. ("Grida e manifestazioni sediziose")

- abuso della credulità popolare art. 661 c.p.

Le conseguenze civili della diffusione di fake news

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Passando alle conseguenze civili:

Concorrenza sleale art. 2598 c.c.

Viene in esame la norma che, al di là della protezione dei segni distintivi dell'impresa (quali la ditta il marchio e i brevetti), protegge l'attività di un'azienda da chiunque si proponga di danneggiarla utilizzando scorrettamente notizie e apprezzamenti per procurare ad essa discredito

Gli atti che possono essere posti in essere da un commerciante per sottrarre indebitamente clienti ad un altro commerciante sono dunque vietati, e fonte di responsabilità per fatto illecito.

La persona giuridica ha diritto ad essere riconosciuta per come è realmente, come la persona fisica, nella realtà in cui opera.

Nella realtà emergono problemi riguardo alla situazione delle persone fragili, minori, anziani, disabili, vittime di errori giudiziari.

Cyberbullismo

Merita una citazione a parte il cd. Cyberbullismo, il bullismo in Internet, che si manifesta con un vero e proprio attacco continuo e offensivo verso una persona.

Dal 2017 la vittima è tutelata con la possibilità di richiedere al gestore del sito internet e del social media di oscurare o rimuovere i contenuti offensivi dal mezzo, che son interviene può essere sanzionato dal Garante della Privacy[9].

Tecnicamente è possibile tutelare dalle fake news

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L'ordinamento giuridico italiano[10], il diritto dell'Unione Europea[11] ed il diritto internazionale[12] riconoscono pienamente la libertà di pensiero, stampa e di ogni altra forma di comunicazione, con le limitazioni poc'anzi ricordate poste a tutela dei singoli e dell'ordine costituito, della dimensione democratica del nostro ordinamento, in particolare. La libertà di coscienza e di parola sono il fondamento di uno stato di diritto.

La disinformazione si realizza con algoritmi, che hanno materialmente il ruolo centrale nel sistema informatico nel creare e diffondere le fake news.

I provider infatti scelgono le notizie nel profilo dell'utente, che si chiude in una filter bubble, un ambiente virtuale autorefenziale. La profilazione dell'utente, rafforza le posizioni di partenza, mira a far rimanere l'utente all'interno della piattaforma utilizzata, con evidente pregiudizio del pluralismo dell'informazione. Gli utenti ignorano il grado di neutralità della piattaforma che utilizzano, come si è rivelato nelle ultime elezioni americane e nel caso del referendum sulla Brexit.

La libertà di informazione porta all'esercizio consapevole delle libertà e delle decisioni e può essere tutelata da algoritmi che possano fare fact checking.

Tecnicamente sembra possibile, ma i provider lo vogliono?

dott. Laura Bianchi

www.dplmediazione.it

[1] Fake [feɪk] noun: (picture) falso, (thing) imitazione f, (person) impostore(-a) - adjective falso(-a), fasullo(-a) - transitive verb (accounts) falsificare (illness) fingere (painting) contraffare Collins Italian Dictionary Complete and Unabridged"

[2]Cfr. Dizionario Treccani online www.treccani.it

[3] Articolo 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn):

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio"

[4] The exposure of citizens to large scale disinformation, including misleading or outright false information, is a major challenge for Europe. The Commission is working to implement a clear, comprehensive and broad set of actions to tackle the spread and impact of online disinformation in Europe and ensure the protection of European values and democratic systems, cfr, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/tackling-online-disinformation-brochure. Cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation

[5]https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation

[6] legge 31 dicembre 1996, n. 675 poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

[7] Atto Senato n. 2688: "Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica". Cfr. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47680.htm

[8] Per esempio una falsa notizia di reato.

[9] Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

[10] Articolo 21 Cost.: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

[11] Articolo 10 CEDU Libertà di espressione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

[12] Articolo 19 Dichiarazione universale dei diritti umani: Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.


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