di Annamaria Villafrate - La circolare Inps n. 45 del 25 marzo 2020 (sotto allegata) fornisce le indicazioni necessarie ai lavoratori ai quali il decreto n. 18/2020 riconosce il diritto di poter usufruire del congedo Covid-19 e del congedo previsto dall'art. 4, comma 1 della legge n. 104/1992.
Vediamo come funziona la prima misura, ossia quella del congedo Covid-19, di cui può beneficiare una platea più ampia rispetto a coloro che possono usufruire normalmente del congedo parentale.
- Congedo Covid-19
- Periodo di fruizione e indennità
- Congedo per i dipendenti del settore privato
- Congedo dipendenti settore pubblico
- Congedo iscritti gestione separata Insp e autonomi iscritti Inps
Congedo Covid-19
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Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 l'Inps fornisce importanti indicazioni sul congedo riconosciuto ai genitori che, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia a causa dell'emergenza Covid 19, devono occuparsi dei figli minori.
Congedo che, come precisa al circolare, spetta ai dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps e ai dipendenti del settore pubblico.
Periodo di fruizione e indennità
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Il congedo può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato non superiore di 15 giorni a partire dal 5 marzo 2020.
Esso può essere riconosciuto però solo a un genitore per nucleo familiare in presenza di figli di età non superiore a 12 anni e a condizione che in famiglia nessuno benefici di forme di sostegno al reddito previste in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che l'altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore.
Durante il congedo al genitore lavoratore richiedente è riconosciuta un'indennità rapportata alla retribuzione o al reddito, in base alla categoria lavorativa di appartenenza. I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo può essere fruito anche da genitori di figli di età compresa trai 12 e i 16 anni sempre per un periodo continuativo o frazionato di 15 giorni al massimo, ma in questo caso non viene riconosciuta alcuna indennità né la contribuzione figurativa. Resta fermo però il divieto di licenziamento ed è garantita la conservazione del posto di lavoro.
Della misura possono beneficiarne anche i genitori adottivi e affidatari o che hanno minori in collocamento temporaneo.
Congedo per i dipendenti del settore privato
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Il congedo previsto per l'emergenza Covid 19 riconosce ai genitori dipendenti del settore privato un'indennità pari al 50% della retribuzione, invece del consueto 30%.
Il calcolo delle giornate e il pagamento dell'indennità viene effettuato nelle stesse modalità previste per il congedo parentale.
Questo specifico congedo Covid 19 viene riconosciuto anche a chi non può beneficiare di quello parentale ovvero:
- ai genitori che hanno già superato i limiti individuali e di coppia previsti dalla normativa sul congedo parentale;
- i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni.
Per fruire del congedo Covid 19 i genitori di figli di età inferiore ai 12 anni devono fare domanda al datore e all'Inps nelle stesse modalità previste per il congedo parentale, mentre quelli con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni al solo datore di lavoro.
Il congedo Covid 19 non è cumulabile con il bonus alternativo per il servizio di baby sitting, con misure a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa di cui beneficia l'altro genitore e non può essere concesso se uno dei genitori è disoccupato o non lavoratore.
Congedo dipendenti settore pubblico
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Ai dipendenti del settore pubblico le indennità sono corrisposte dalle amministrazioni con cui intercorre il rapporto di lavoro. Questi lavoratori quindi non devono presentare domanda all'Inps, ma alla propria amministrazione datrice di lavoro.
Anche in questo caso il congedo non spetta se ne usufruisce già uno dei due genitori.
Congedo iscritti gestione separata Insp e autonomi iscritti Inps
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Ai genitori iscritti alla gestione separata Inps con figli di età non superiore a 12 anni è riconosciuta un' indennità per congedo Covid pari al 50% di 1/365 del reddito per un periodo massimo di 15 giorni, secondo la base di calcolo utilizzata per l'indennità di maternità.
Agli autonomi iscritti all'Inps spetta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, in base al tipo di lavoro svolto, per figli di età non superiore ai 12 anni.
Anche in questo caso quindi, la platea dei soggetti che può beneficiare del congedo Covid 19 è più ampia di quella a cui è destinato il congedo parentale, ovvero:
- i genitori iscritti alla Gestione separata che hanno già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
- le lavoratrici autonome iscritte all'Inps che hanno già raggiunto il limite individuale previsto sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
- i lavoratori autonomi iscritti all'Inps a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.
Anche per queste categorie di lavoratori non è possibile cumulare questa misura con:
- il bonus Covid 19 babysitter;
- con le misure a sostegno del reddito previste in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavoratore, se di queste beneficia già l'altro genitore.
- Come per le altre categorie, infine non è concessa se l'altro genitore è non lavoratore o disoccupato.
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Scarica pdf circolare Inps numero 45 del 25/03/2020