Rivalutati del +1,1% gli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL che fornisce ulteriori precisazioni sull'ambito di applicazione

di Lucia Izzo - A seguito della rivalutazione annuale, sono cresciuti, anche se di poco (+1,1%) e con decorrenza dal 1° luglio 2019, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL. Lo aveva previsto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 147/2019 del 17 ottobre 2019, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell'INAIL n. 209 del 20 giugno 2019.

Con la circolare n. 9 del 26 marzo 2020 (sotto allegata), l'INAIL ha fornito ulteriori istruzioni, in particolare soffermandosi sull'ambito di applicazione della rivalutazione.

Indennizzo danno biologico

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Come noto, la legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall'Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale che avviene sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.


Per approfondimenti Danno biologico: via libera alle nuove tabelle, indennizzi aumentati del 40%


Per l'anno 2019, avendo l'Istat registrato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati pari all'1,10% tra il 2017 e il 2018, il menzionato D.M. n. 147/2019 ha disposto la rivalutazione degli indennizzi, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2019.

Ambito di applicazione

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In relazione all'ambito di applicazione, l'INAIL chiarisce che la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2019, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all'incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018. I predetti importi sono stati corrisposti con il rateo di rendita del mese di marzo 2020.

Indennizzi in capitale

In merito agli indennizzi in capitale, l'incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2019.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019 relativi a eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 e quindi non rientranti nelle disposizioni di legge afferenti alla vigente tabella, l'incremento si applica sull'importo complessivo in base alla precedente tabella di indennizzo del danno biologico (D.M. 12 luglio 2000), maggiorato della percentuale del 16,25% relativa ai precedenti aumenti straordinari nonché all'incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

Con riferimento, invece, agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019 relativi a eventi lesivi dal 1° gennaio 2019, per i quali trova applicazione la vigente tabella del danno biologico in capitale, ai sensi della citata L. n. 145/2018, l'incremento si applica sull'importo del valore capitale corrispondente al grado di menomazione dell'integrità psicofisica e all'età dell'infortunato/tecnopatico, comprensivo di aumenti straordinari, nonché all'incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

Accertamenti provvisori dei postumi

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2019, in caso di assenza della definitiva valutazione del grado di menomazione, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2019, e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all'importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2019.

Liquidazione d'ufficio

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Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2019, n. 147 saranno liquidati d'ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l'invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale.


Leggi Danno biologico: indennizzi aumentati dell'1,1%

Scarica pdf INAIL, Circolare n. 9/2020
Vedi anche:
Calcolo del danno biologico | Guida sul Danno Biologico | Articoli sul danno biologico

Foto: 123rf.com
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