La Corte chiarisce che, anche se il patteggiamento non prevede la discussione della parte civile, al legale spettano non meno di 1300 euro

di Annamaria Villafrate - Il giudizio penale di omicidio stradale è l'occasione per la Corte di Cassazione di chiarire con la sentenza n. 10685/2020 (sotto allegata) che anche se il procedimento si è svolto davanti al Gip con il rito dell'applicazione della pena su richiesta disciplinato dall'art. 444 c.p.p al legale non può essere riconosciuto un importo inferiore a 1300 euro a titolo di liquidazione delle spese legali per l'attività svolta dal difensore.

Liquidazione spese legali

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La parte civile ricorre in Cassazione avverso la sentenza che applica la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p emessa dal G.i.p nei confronti dell'imputata, tratta a giudizio per rispondere del reato di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p.

Con il primo motivo lamenta la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione del d.m. n. 55/2014. La liquidazione di 900 euro, oltre il rimborso forfettario al 15%, oltre Iva e Cpa per legge, in favore delle parti civili è stata liquidata in violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014. Per la parte civile le spese processuali relative al giudizio di fronte al G.i.p non possono ammontare a meno di 1530 euro.

Con il secondo motivo lamenta l'errato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 589 c.p.c, perché non è stata accertato il concorso di colpa della persona offesa.

Con il terzo denuncia l'illegalità della pena, inferiore al quarto del minimo edittale, dovuta al riconoscimento di diverse circostanze attenuanti che valorizzano in modo indebito la giovane età e l'incensuratezza dell'imputata.

Con l'ultimo motivo si lamenta l'accoglimento da parte del Gip della concessione della non menzione della condanna.

Condanna alle spese senza motivazione

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L'Associazione Italiana dei Familiari e delle Vittime della Strada contestano il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 589 bis, comma 7, che prevede la riduzione di pena in caso di concorso di colpa della vittima. Solleva questione di costituzionalità dell'art. 447 c.p. nella parte in cui non prevede la partecipazione della persona offesa al giudizio, perché gli viene negato il diritto di difesa, che trova il suo fondamento anche nella direttiva 2012/29/UE.

Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 546 cpp e della direttiva 2012/29/Ue e con il terzo quella dell'art. 541 c.p.p.

Il giudice infatti "ha pronunciato una condanna alle spese senza motivare in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di liquidare una cifra inferiore ai minimi stabiliti dagli articoli 1-3 e 12-17 del DM 55/2014. In ossequio a tali termini il giudice avrebbe dovuto liquidare la somma di 1242,00 Euro."

Patteggiamento: al legale non si possono liquidare meno di 1300 euro

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La Cassazione con la sentenza n. 10685/2020 annulla quella impugnata limitatamente alla parte in cui dispone la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, dell'Associazione e del ricorrente ritenendo i tre motivi del ricorso inammissibili.

Per quanto riguarda in particolare l'aspetto del quantum della condanna dell'imputata al pagamento delle spese del procedimento in favore delle parti civili, che si intende trattare in questa sede, la Corte ritiene i motivi fondati.

Nel caso di specie il giudice in effetti non ha adeguatamente motivato la decisione sulle somme relative alle spese liquidate limitandosi "ad asserire che la misura di 900 euro per ciascuna delle parti civili costituite, è stata individuata in virtù delle tariffe professionali vigenti e della mancanza della fase della discussione, senza dare conto delle singole voci riconosciute e del criterio utilizzato per valutare la congruità delle correlative somme e finanche violando il minimo previsto dalla tabella allegata al D.m. n. 55/2014, che per il procedimento dinanzi al G.i.p prevede per lo studio della controversia un valore medio di 810 euro, per la fase introduttiva del giudizio di 630 euro e per la fase decisionale di 1.170 euro, suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione in misure diversificate a seconda delle particolari occorrenze, qui basta considerare che il totale dei valori medi per le menzionate voci, pur decurtato nella misura massima del 50%, secondo la previsione dell'art. 4, è comunque maggiore di 900 euro." Sommando infatti detti importi e decurtando il totale del 50% risulta una somma di 1305 euro.

Leggi anche Liquidazione spese parte civile: il giudice deve motivare su ogni attività del difensore

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