A causa della emergenza epidemiologica cagionata dal coronavirus, dal giorno 27 febbraio 2020, sono state sospese tutte le attività scolastiche per le scuole di ogni ordine, compresi asili nido e scuole dell'infanzia.
Come comportarsi nel caso in cui vengano richieste da parte degli asili nido privati la corresponsione delle rette per i mesi in cui il vostro bambino sia rimasto a casa?
- Nido e asili pubblici e privati
- Rimborso della retta ex art. 1256 c.c.
- Inadempimento non imputabile al debitore
Nido e asili pubblici e privati
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Per quelli pubblici sono state adottati provvedimenti di sospensione delle rette e delle mense con provvedimenti amministrativi da parte dei Comuni.
Nel caso invece di asili nido privati, per prima cosa sarebbe il caso di controllare il contratto firmato al momento dell'iscrizione, e capire se contiene una clausola che prevede il pagamento della retta anche con una chiusura imposta da eventi esterni.
Rimborso della retta ex art. 1256 c.c.
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Nel caso in cui la predetta clausola non vi fosse certamente potrete richiedere il rimborso della retta sostenuta nel tempo in cui Vostro figlio sia stato assente, mentre per le rette future, nessun inadempimento potrà esservi addebitato, in quanto in base ai principi codicistici le obbligazioni da noi contratte possono estinguersi, come disposto dell'art. 1256 Codice civile, se per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [1218, 1463]. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento [1219].
Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [1325 n. 2] o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. Ma anche perchè, ai sensi dell'art. 1467 c.c. nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 c.c.
Inadempimento non imputabile al debitore
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Ciò significa innanzitutto che l'inadempimento non è imputabile al debitore: se, invece, lo fosse, questi ne sopporterebbe le conseguenze.
Se l'impossibilità è temporanea, ed essa perdura, il debitore non è responsabile del ritardo ed è liberato quando non può essere più obbligato ad eseguire la prestazione, che a causa di evento straordinario e imprevedibile è divenuta altre sì eccessivamente onerosa.
Nel caso di specie, quindi, potrete certamente richiedere il rimborso della retta sostenuta nel tempo in cui Vostro figlio sia stato assente, mentre per le rette future, come evidenziato, nessun inadempimento potrà esservi addebitato, in quanto qualora la prestazione è divenuta certamente impossibile ma anche eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.
Avv. Valentina Chianese - partner Studio Legale Sozio
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