Il reddito d'emergenza (REM) è una misura prevista dal decreto rilancio n. 34/2020 all'art. 82 per i lavoratori che non hanno altri sostegni al reddito e i senza tetto. E' stato prorogato fino al 2021 e poi non più rinnovato

Cos'è il reddito d'emergenza (REM)

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Il Reddito d'emergenza è una misura di politica sociale prevista per sostenere i nuclei familiari che, a causa della sospensione di molte attività per l'emergenza sanitaria del Covid 19, si trovano in difficoltà.

Il REM è stato istituito dall'art. 82 del dl n. 34/2020 (decreto rilancio).

A quanto ammonta il reddito d'emergenza

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La quota del reddito di emergenza ammonta a 400 euro, che devono essere moltiplicati per il parametro corrispondente della scala di equivalenza di cui all'art. 2, co. 4 dl n. 4/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, o fino a un massimo di 2,1, corrispondente a 840 euro se nel nucleo familiare sono presenti soggetti con disabilità o non autosufficienti. Il beneficio è erogato in due quote pari ai predetti importi.

E' poi intervenuto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha previsto la possibilità di richiedere un'ulteriore mensilità di REM (calcolati in base ai parametri appena visti) a quei nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti dal decreto Rilancio e che vedremo, che possono accedere alla misura indipendentemente dal fatto che abbiamo percepito le prime due mensilità.

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto in seguito altre due quote del reddito di emergenza, per i mesi di novembre e dicembre 2020 (REM d.l. 137).

Chi può ricevere il REM

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Il Reddito d'emergenza è previsto per i nuclei familiari che al momento della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, in relazione al soggetto che effettua la richiesta del beneficio;
  • reddito familiare riferibile al mese di aprile 2020 inferiore agli importi riconosciuti a titolo di reddito di emergenza;
  • patrimonio mobiliare familiare riferibile al 2019 inferiore a 10.000, incrementabile di 5.000 euro per ogni componente familiare dopo il primo, fino al limite di 20.000 euro, incrementabile di ulteriori 5000 euro se in famiglia è presente un disabile grave o non autosufficiente;
  • un Isee inferiore a 15.000 euro.

REM anche per i senza dimora

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Nella versione finale del Decreto Rilancio all'art. 82 è stato aggiunto il comma 2 bis, che prevede la possibilità anche per coloro che occupano abusivamente un immobile senza averne titolo, di autocertificare la loro residenza nell'edificio occupato se sono presenti persone minori di età o meritevoli di tutela, come malati gravi, disabili, soggetti in difficoltà economica e senza dimora."

In questo modo si consente anche a chi non ha un tetto di fare domanda per il REM e grazie all'autocertificazione si semplificano notevolmente le procedure di accertamento della residenza di questi soggetti.

Autocertificazione dei requisiti

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Dal manuale utente, messo a disposizione dall'INPS per aiutare i destinatari della misura alla corretta compilazione della domanda telematica, risulta che chi inoltra la domanda deve autocertificare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare del reddito di Emergenza, indicandoli nel Quadro B del modulo.

Per verificare la sussistenza effettiva dei requisiti previsti l'Inps e l'Agenzia delle Entrate possono scambiarsi i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti dei nuclei familiari destinatari.

Aiuti incompatibili con il reddito di emergenza

Nel rispetto delle previsioni iniziali, il reddito di emergenza è destinato ai soggetti che non hanno percepito alcuna misura di aiuto contemplata dal Decreto Cura Italia n. 18/2020.

Per evitare duplicazioni di aiuti l'art. 82 del decreto rilancio prevede infatti, che non hanno diritto al reddito di emergenza:

  • i nuclei familiari al cui interno vi siano componenti che hanno percepito e percepiscono una delle indennità previste dal decreto Cura Italia;
  • che hanno percepito o percepiscono una delle indennità disciplinate in attuazione dell'art. 44 del decreto cura Italia che ha istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
  • i destinatari degli aiuti previsti dagli articoli 84 (nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID19) e 85 (indennità per i lavoratori domestici) del decreto rilancio;
  • i titolari di pensione diretta o indiretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità;
  • i titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda superi gli importi previsti per il reddito di emergenza;
  • coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza o misure con finalità similari.

I lavoratori destinatari del reddito di emergenza

Alla luce delle precisazioni appena fatte, che prevedono l'incompatibilità del reddito di emergenza con determinate forme di aiuto che sono state garantite solo a certe categorie di lavoratori si può affermare che i destinatari della misura sono:

  • coloro che lavorano a chiamata;
  • i precari;
  • gli irregolari;
  • quelli che hanno la Naspi o la Discoll scaduta.

I soggetti esclusi dal REM

Sono esclusi dal REM i detenuti, per tutta la durata della pena e coloro che sono ricoverati all'interno di istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o della Pubblica amministrazione. Nel caso in cui il nucleo abbia tra i suoi componenti uno di detti soggetti esclusi, ai fini della determinazione della quota del Rem, non se ne terrà conto.

Come e a chi fare domanda

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Indicazioni più precise sulle modalità di presentazione della domanda sono arrivate con la circolare Inps n. 69 del 3 giugno 2020, la quale ha stabilito che il reddito di emergenza può essere richiesto ricorrendo ai seguenti canali:

  • il sito dell'Inps (www.inps.it), dopo essersi autenticati con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica e dopo aver selezionato il servizio "Reddito di emergenza" presente nella homepage;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge n. 152 del 30 marzo 2001;
  • i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'art. 32 del dlgs n. 241 del 9 luglio 1997.

La domanda per il reddito di emergenza deve essere richiesta da uno dei componenti del nucleo familiare, che viene quindi individuato come beneficiario, per tutto il nucleo familiare.

Non solo, al momento della presentazione della domanda è necessario aver sottoscritto una dichiarazione Isee ordinaria, corrente o mini, in corso di validità (v. Reddito d'emergenza al via: come fare domanda).

Termine ultimo per la presentazione delle domande

Il Decreto Rilancio inizialmente aveva stabilito quale termine ultimo per la presentazione della domanda il 30 giugno del 2020.

La circolare Inps n. 2520/2020 ha informato invece che, in virtù dell'articolo 2, del decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020, il termine è stato prorogato al 31 luglio 2020.

Modalità di erogazione del REM

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Il decreto rilancio stabilisce che "il REM è riconosciuto ed erogato dall'istituto nazionale di Previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso."

Stando al manuale utente messo a disposizione dall'Inps, si comprende che è possibile ricevere il Reddito di Emergenza nelle seguenti modalità:

  • bonifico postale;
  • pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.a;
  • bonifico bancario;
  • accredito diretto sul Libretto postale.

Costo del REM per le casse statali

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Ai fini del riconoscimento del REM è stato autorizzato un limite di spesa di spesa di 966,3 milioni di euro per il 2020. Per la convenzione Inps - Caf è autorizzato un limite di spesa di 5 milioni di euro. All'INPS il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa stanziato dal Governo, con l'onere di comunicare i risultati di tale attività ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia e Finanza. In caso di scostamenti, anche in via prospettica, non vengono adottati provvedimenti concessori.

Proroga reddito d'emergenza

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Nel 2021, grazie al decreto sostegni n. 41/2021 è stata prevista la possibilità di riconoscere tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

Beneficiari REM 2021

Il decreto Sostegni ha ampliato la categoria dei beneficiari estendendo la misura anche a chi, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, non ha più percepito NASpI e DIS-COLL e ha un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

La misura però, in questo caso, viene erogata nell'importo fisso di 400 euro mensili per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 e spetta in assenza o in alternativa al REM contemplato per coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti inizialmente dal decreto del 2020.

Modalità e termini domanda REM 2021

La domanda, va sempre presentata in modalità telematica tramite il sito dell'INPS, a cui si accede previa autenticazione a mezzo SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica, oppure rivolgendosi agli istituti di patronato.

Nel momento in cui si inoltra la domanda il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande per il REM 2021 sono quelli compresi nell'intervallo temporale che va dal 7 al 30 aprile 2021.

Nuove mensilità REM 2021

Il decreto Sostegni bis n. 73/2021 ha infine previsto il riconoscimento di nuove mensilità del reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, per i quali la presentazione delle domande è stata prevista nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 2021.

Mensilità reddito di emergenza 2021

Nel corso del 2021 sono state erogate sette mensilità del reddito di cittadinanza, dal mese di marzo a settembre 2021.

Termini pagamento reddito di emergenza 2021

I pagamenti delle ultime mensilità 2021 del reddito di emergenza sono stati eseguiti alla fine del mese di novembre 2021.

Reddito d'emergenza 2022

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Il reddito di emergenza non è stato prorogato per il 2022, nonostante le attese, nè dalla legge di Bilancio 2022 nè dal Milleproroghe. Il mancato rinnovo della misura deve imputarsi probabilmente alla decisione di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, la cui scadenza è stata fissata per il 31 marzo 2022.

A una figura similare comunque si lavora da tempo in ambito Europeo. E' stata infatti avviata un'iniziativa la cui finalità è quella di chiedere alla Commissione Europea di presentare una proposta che preveda l'introduzione di un reddito di base europeo:

  • universale, ossia per tutti senza la valutazione delle risorse economiche e patrimoniali del destinatario;
  • individuale, ossia spettante al singolo sia esso uomo, donna o bambino;
  • incondizionato ossia libero da condizionalità;
  • sufficiente, ovvero idoneo a garantire un tenore di vita dignitoso.

Il Decreto Sostegni ter, la cui legge di conversione è in vigore dal 29 marzo 2022, ha previsto inoltre misure diversificate di natura economica e fiscale per sostenere imprese e famiglie, per le quali dal primo marzo 2022 è in vigore l'assegno unico e universale per i figli.


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