Il procedimento penale citato in un divieto detenzione armi va autonomamente valutato dall'Autorità, se vuole pervenire ad un giudizio negativo sull'affidabilità dell'interessato
Avv. Francesco Pandolfi - In materia di divieto detenzione armi, sospensione della nomina a guardia particolare giurata e del porto d'armi per difesa personale, l'Autorità prefettizia non può limitarsi a richiamare il fatto storico della semplice esistenza di indagini penali e del titolo di reato astrattamente ipotizzato.

Requisiti affidabilità porto d'armi: il principio generale

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Al contrario essa è chiamata a dare conto della reale incidenza delle condotte asseritamente poste in essere dall'interessato, e del loro grado di effettivo disvalore, sui requisiti di affidabilità che condizionano la possibilità di esplicare l'attività di guardia giurata.

Il caso: sequestro cautelare arma

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A seguito di un procedimento penale avviato per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p., i Carabinieri ritirano e sequestrano in via cautelare l'arma legalmente detenuta dalla persona interessata alla vicenda, con relativo munizionamento di due caricatori, oltre al libretto di licenza di porto d'armi per difesa personale e guardia particolare giurata.

In un secondo momento il Prefetto dispone la sospensione della nomina a g.p.g.ed il porto d'armi per difesa sino alla definizione del procedimento penale pendente a suo carico e ad una successiva nuova valutazione sulla condotta, o sino alla scadenza delle citate autorizzazioni di polizia; altresì il divieto di detenere armi, munizioni o esplosivi e l'obbligo di consegnare le stesse per la custodia al Commissariato di P.S. competente.

La soluzione del Tar

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L'interessato presenta il suo ricorso, che viene accolto dal Tar Milano con sentenza n. 27 del 7 gennaio 2020.

In sostanza il Collegio, tanto in sede cautelare quanto nel merito, ritiene che il reato ipotizzato a carico della persona di cui si parla, sebbene connotato da profili di gravità, costituisce solo l'oggetto di un'indagine penale ancora in fase preliminare.

Ora, se questo è vero, se cioè è vero che ci si trova in assenza di dati certi, è innegabile che l'amministrazione deve esprimere una sua specifica, dettagliata ed autonoma valutazione dei fatti per spingersi verso i suoi provvedimenti negativi, in quanto la fase penale è meramente embrionale e non offre alcun fondato elemento che possa essere utilizzato in sede amministrativa.

Conclusioni: i provvedimenti ministeriali sono annullati.

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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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