Il Tribunale di Pescara ha respinto la domanda di risarcimento del danno permanente avanzata da una paziente nei confronti di un Ente Ospedaliero che, dopo averla sottoposta a delle cure per avere riportato a seguito di una caduta una ferita alla gamba, le aveva provocato un'infezione alla gamba stessa. Nel caso di specie i sanitari avevano sottoposto la ferita a suturazione impedendo così un adeguato drenaggio e costringendo la paziente a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. Il Tribunale, tuttavia, ha affermato che "con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di un danno da invalidità permanente nella fattispecie (…) non vi è convincente prova che detto secondo intervento abbia contribuito ad aggravare le conseguenze estetiche e funzionali dell'attrice derivanti dal pregresso sinistro". Ciò in quanto nella consulenza d'ufficio "non vi sono elementi dai quali potersi desumere, con apprezzabile grado attendibilità che per l'attrice, in assenza del successivo intervento, le conseguenze negative, sotto il profilo della invalidità permanente, sarebbero state apprezzabilmente minori". "In merito si deve sottolineare" - continua sempre il Giudicante - "che le lesioni subite in occasione della caduta erano già di notevole entità, in quanto all'attrice venne refertata una ferita lacero contusa con interessamento facciale muscolo sartorio: una ferita quindi non certo superficiale e limitata, e che certamente di per sé era idonea a cagionare esiti cicatriziali e modeste alterazioni della sensibilità". Di qui la condanna dell'Ente Ospedaliero solo al risarcimento dei danni da invalidità temporanea e parziale conseguenti all'intervento subito dall'attrice. (Si ringrazia l'Avv. De Rosa per avere segnalato la sentenza ed avere trasmesso il testo integrale)
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