di Annamaria Villafrate - La Cassazione con il decreto n. 47 del 31 marzo 2020 (sotto allegato) rende note le ultime modifiche ai procedimenti civili e penali che si tengono davanti alla Corte di legittimità, mentre con la relazione n. 28 del 1 aprile 2020 (sotto allegata), che descrive nel dettaglio i cambiamenti apportati al procedimento civile, segnala la problematica relativa al deposito telematico degli atti.
- Procedimenti in Cassazione: riorganizzare attività dal 16 aprile al 30 giugno
- Le novità per i procedimenti civili
- Le novità per i procedimenti penali
- Regole comuni ai procedimenti civili e penali
- Impossibile depositare gli atti in modalità telematica
Procedimenti in Cassazione: riorganizzare attività dal 16 aprile al 30 giugno
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Il primo Presidente della Corte di Cassazione con il decreto n. 47 del 31 marzo 2020, premesso che:
- per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid 19, sono stati emanati diversi provvedimenti governativi che hanno comportato il rinvio delle udienze fino al 15 aprile e altre modifiche che hanno inciso sul regolare svolgimento dell'attività giudiziaria;
- che la deliberazione del CSM n. 1866/2020 ha regolamentato, tra l'altro, lo svolgimento dell'attività giurisdizionale da remoto;
- è necessario riorganizzare le attività dal 16 aprile al 30 giugno ed emanare di conseguenza le misure a ciò finalizzate;
si provvede a integrare il decreto n. 36 del 13 marzo 2020, nei termini che si vanno a illustrare.
Le novità per i procedimenti civili
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Queste le novità introdotte per il settore civile.
- Sono rinviate a nuovo ruolo dopo il 30 giugno 2020 le cause fissate per la trattazione in pubblica udienza e quelle per la trattazione in adunanza camerale fino al 31 maggio, tranne quelle indicate dall'art. 83 comma 3 del d.l n. 18/2020, che varranno fissate con priorità.
- Dall'11 al 31 maggio 2020 le Sezioni Unite e quelle civili possono tenere un'udienza camerale per ogni sezione e per ogni sottosezione della Sesta, per trattare i procedimenti fissati per i quali gli avvisi alle parti sono già stati comunicati o possono essere comunicati in tempi che consentano alle parti il rispetto dei termini loro concessi dalla legge.
- Dal primo al 30 giugno si possono fissare due udienze camerali al mese per ogni sezione, ad accezione della Sesta, che può fissarne fino a 5. Il decreto indica inoltre il calendario settimanale di dette udienze.
Le novità per i procedimenti penali
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Per quanto riguarda il settore penale sono invece previste le seguenti novità:
- I procedimenti fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio fino al 15 aprile 2020 sono rinviati d'ufficio e fuori udienza a data posteriore al 30 giugno 2020, ad accezione di quelli stabiliti dall'art. 83 comma 3 del d.l n. 18/2020.
- Ai Presidenti titolari il compito d'individuare non più di un'udienza a settimana per trattare i procedimenti nei quali, nel periodo fino al 15 aprile, scadono i termini di cui all'art 304 c.p.p e quelli per i quali i difensori degli imputati hanno richiesto a mezzo pec, la trattazione nel temine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto n. 47 sul sito ufficiale.
- I procedimenti in udienza e in camera di consiglio già fissati nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno sono rinviati d'ufficio o fuori udienza a data successiva al 30 giugno, a eccezione di quelli previsti dall'art. 83 comma e dl. n. 18/2020, salvo eccezioni. Fissato anche in sede penale il calendario settimanale per determinate udienze.
- Limiti al numero di udienze che possono essere fissate nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 e calendario delle udienze per ogni sezione.
Regole comuni ai procedimenti civili e penali
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La Cassazione comunica inoltre le seguenti regole comuni ai procedimenti civili e penali.
- Le adunanze civili e penali non partecipate e de plano si terranno da remoto.
- I Presidenti stabiliranno i nuovi calendari.
- Le cancellerie potranno inviare gli atti regolamentari ai magistrati anche per posta per consentire l'espletamento delle udienze e delle camere di consiglio.
- Prima di fissare udienze e camere di consiglio i presidenti sono tenuti a verificare la compatibilità tra la disponibilità del personale e i procedimenti da celebrare.
- Le conclusioni e agli atti della procura generale possono essere inviati alla Cancelleria competente della Corte alla pec della segreteria civile o penale competente, allegando al messaggio le informazioni necessarie a identificare il procedimento in formato pdf a norma dell'art. 83 commi 6 e 7 d.l. n. 18/2020.
- In relazione ai ricorsi da trattare entro il 30 giungo i difensori, utilizzando l'indirizzo presente nel Reginde, possono inviare alla Corte e alla controparte motivi aggiuntivi e memorie a mezzo PEC agli indirizzi indicati nell'allegato a) del presente decreto.
- Solo se le condizioni lo consentono e se il personale a disposizione è sufficiente i presidenti titolari possono proporre al presidente di aumentare il numero delle udienze e delle camere di consiglio.
- Il decreto chiude precisando che è adottato riservandosi la possibilità di disporre ulteriori modifiche in base alla evoluzione dell'epidemia Covid19.
Impossibile depositare gli atti in modalità telematica
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Con la relazione n. 28 del 1 aprile 2020 l'Ufficio del Massimario, nel trattare in dettaglio tutte le modifiche apportate ai procedimenti civili in sede di Cassazione fa presente che nei processi che si svolgono di fronte alla Corte di legittimità non è possibile procedere alla trasmissione e al deposito telematico degli atti di parte e del giudice, diversamente a quanto consentito nelle sedi di merito civili, di primo grado e d'appello.
Il Governo sta presentando il maxi-emendamento al d.d.l. S.1766 di conversione in legge del d.l. n. 18/2020, che prevede l'introduzione del comma 11-bis. all'art. 83, il quale stabilisce che, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione "sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici."
Detto questo è necessario capire, anche se solo in via temporanea (fino al 30 giungo 2020), il Primo Presidente può autorizzare le parti a depositare i propri scritti difensivi (memorie ex artt. 378, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c) a mezzo posta elettronica certificata (d.lgs. n. 68/2005), come hanno stabilito i decreti del Primo Presidente n. 36 e n. 47 del 2020, prima per il settore penale e poi per quello civile che permettono ai difensori di "far pervenire alla Corte motivi aggiunti e memorie a mezzo pec (…) secondo le modalità tecniche che saranno successivamente indicate."
Premessa l'opportunità d'individuare le modalità tecniche necessarie per la trasmissione telematica non si può ignorare la problematica che riguarda la forma dell'atto, per le seguenti ragioni:
- se si consente la trasmissione della copia informatica del documento originale del difensore redatto in formato cartaceo (copia per immagini in formato pdf), è chiaro che, una volta stampato l'atto allegato al messaggio di pec, si ottiene una mera copia fotostatica di un documento processuale, perché l'originale cartaceo resta nelle mani del del difensore che lo ha trasmesso;
- se invece si consente la trasmissione a mezzo pec di un atto informatico "nativo digitale", firmato digitalmente dal difensore, la Cassazione evidenzia il mancato possesso di "un registro informatico dove curare il deposito, la conservazione (il c.d. repository) e la successiva consultazione dei documenti nativi digitali, che siano stati trasmessi telematicamente e sottoscritti con firma digitale. Dunque, non sarà possibile assicurarne la conservazione nei registri di cancelleria."
Scarica pdf Cassazione Ufficio Massimario Relazione n. 28 del 1 aprile 2020