- La normativa emergenziale
- Coronavirus e giustizia amministrativa
- Il decreto del giudice delegato sull'istanza cautelare
La normativa emergenziale
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Nell'insieme composto dai numerosi provvedimenti tendenti a disciplinare la complicata fase attuale italiana, si rinviene il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che detta numerose disposizioni in materia di misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse, appunto, l'emergenza in atto.
Coronavirus e giustizia amministrativa
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Tra queste disposizioni, l'art. 84 detta nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa.
All'interno del comma 1 del citato articolo, si rinviene la disposizione in forza della quale i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel lasso di tempo dall'otto marzo al quindici aprile 2020, sono decisi con decreto monocratico dal presidente oppure da un magistrato da lui delegato, con il rito ex art. 56 c.p.a., e la relativa trattazione collegiale è fissata ad una data immediatamente successiva al 15.04.2020.
In questo quadro generale, anche i ricorsi avviati nell'interesse di militari, ad esempio in materia disciplinare, non fanno eccezione circa la tempistica decisionale sulle istanze cautelari e le conseguenti formalità da adottare in seno a ciascun singolo procedimento pendente.
Il decreto del giudice delegato sull'istanza cautelare
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Pertanto, nella fase attuale storico-giuridica, l'eventuale domanda cautelare proposta in occasione dell'impugnazione di un decreto che, ad esempio, dispone la commutazione di una sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo in sospensione dall'impiego ex artt. 919 co. 3 lett. a e 917 co. 1 del Codice dell'Ordinamento Militare, segue le precitate norme procedimentali.
In pratica ed in estrema sintesi:
a) il decreto interinale viene, di regola, emesso dal Giudice Delegato;
b) la struttura portante del provvedimento contempla, di massima, l'individuazione ed elencazione delle fonti di diritto applicabili (nella specie: art. 84 co. 1 D.L. n. 18/2020; artt. 55 co. 1 e 56 del codice del processo amministrativo; oltre al decreto del Presidente del Tar specificamente interessato della vicenda con cui si delega l'adozione di decreti presidenziali monocratici);
c) quindi l'atto annovera la decisione adottata nella sede cautelare nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, fatta l'opportuna riserva di esaminare nel merito ulteriori censure;
d) risolve interinalmente la questione relativa alla domanda cautelare, con decisione provvisoria che può essere -per ipotesi- favorevole nel caso il Giudicante rilevi la sussistenza degli elementi del fumus boni iuris (nel caso, per esempio, manchi una solida giustificazione dei motivi per i quali il datore di lavoro ritenga di dover perseguire l'ulteriore sospensione) e del periculum in mora (nel caso, per esempio, ritenga di dover tenere conto del già lungo periodo di sospensione scontato, al quale il militare è stato sottoposto).
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