di Annamaria Villafrate - Il decreto Cura Italia, ancora in fase di conversione, prevede all'art. 47 la chiusura dei centri residenziali, che si occupano di assistere i soggetti disabili. Per tutelare i soggetti che in questo periodo di emergenza, a causa della chiusura di dette strutture, sono costretti ad assentarsi dal lavoro per assistere il disabile convivente, la norma ne dispone il divieto di licenziamento. La disposizione infatti prevede che tale assenza non costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, a condizione che il lavoratore comunichi preventivamente la propria impossibilità ad attendere alla prestazione lavorativa, motivandola.
- Chiusura centri residenziali che ospitano soggetti disabili
- Divieto di licenziamento per chi assiste un disabile 104
Chiusura centri residenziali che ospitano soggetti disabili
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Prima di occuparci del tema dei licenziamenti dei soggetti che devono occuparsi di un disabile convivente, vediamo perché è stata previsto questo divieto.
Per comprenderlo è necessario leggere l'art. 47 del decreto Cura Italia n. 18/2020, contenente le "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
La norma, dedicata alle strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare, prevede la sospensione dell'attività dei Centri semi-residenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per soggetti disabili, a partire dalla data del decreto, ossia dal 17 marzo 2020.
Resta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria locale, d'accordo con gli enti che gestiscono i centri diurni socio-sanitari e sanitari suddetti, di attivare forme d'intervento per i soggetti disabili, che hanno un'alta necessità di sostegno sanitario, sempre che il tipo di prestazioni e l'organizzazione delle strutture permetta il rispetto delle misure di contenimento.
Divieto di licenziamento per chi assiste un disabile 104
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Sempre la stessa norma, al comma 2, dispone di conseguenza che, fermo restando quanto previsto:
- dall'art. 23, che prevede congedi e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, per quelli iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi;
- dall'art. 24 che prevede l'estensione della durata dei giorni di permessi retribuiti per il personale sanitario che deve assistere un disabile ai sensi della 104/1992;
- dall'art. 39 che dispone lo smart working per i lavoratori disabili e per quelli che devono assistere un soggetto disabile presente all'interno del proprio nucleo familiare, se tale modalità è compatibile con la tipologia della prestazione lavorativa;
il lavoratore genitore convivente costretto ad assistere un disabile, a causa della chiusura dei suddetti centri di assistenza, non può essere licenziato a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di attendere alle proprie mansioni a causa della sospensione delle attività dei Centri indicati nel comma 1 della norma.
L'assenza per assistere il convivente disabile infatti, se motivata e comunicata preventivamente al datore, non può costituire una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c.
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