Con la sentenza del 31 marzo 2020 il Giudice di Pace di Firenze reputa indispensabile che l'Ufficio produca la fotografia del veicolo del contravventore
di Paolo M. Storani - Ricordo perfettamente il nome di questo Giudice di Pace di Firenze, Dott. Simone Bozzi, per la news che pubblicai il 26 aprile 2018: mi sorprese la decisione elaborata in modo insolito, tutta d'un fiato ed in apnea subacquea, in un'unica... chilometrica e meticolosissima frase che tutto abbracciava e tutto racchiudeva.

Di certo, il magistrato onorario dava l'impressione di padroneggiare davvero benone l'ostica materia.

L'intitolazione dell'articolo era «Tutor: multe annullate se il verbale non riporta tutti gli elementi a garanzia del diritto di difesa».

In questa fattispecie vediamo il Giudice di Pace di Firenze alle prese con il semaforo "intelligente".

Semaforo "intelligente" che agisce in automatico, senza presenza dell'agente

[Torna su]

Quella che commentiamo ora è, invece, una decisione molto meno complessa, ma anche in questa si ravvisa una panoramica completa della tematica.

L'apparato giurisprudenziale è, infatti, considerevole.

L'opposizione alla sanzione amministrativa, in acronimo OSA, riguardava una contestazione alla lanterna semaforica «intelligente» a presidio di un'intersezione all'interno del territorio del Comune di Sesto Fiorentino, nel frangente proiettante luce di colore rosso.

Tale semaforo viene equiparato agli autovelox ed ai varchi della zona a traffico limitati dei centri storici dal momento che entra in azione in automatico.

Infatti, le violazioni vengono rilevate senza la presenza in loco degli agenti.

Nel catalogo dei motivi di impugnazione il ricorrente, patrocinato dall'Avv. Roberto Iacovacci del foro di Latina, in una continua ed ininterrotta opera di tutela dei cittadini, con elezione di domicilio presso l'Avv. Cesare Ercole Martino del foro di Firenze, aveva anche evidenziato le dimensioni dell'autoarticolato, che non può, di necessità, liberare l'incrocio in un batter di ciglia.

Ricordiamo che veniva contestata l'infrazione all'art. 146, 3° co., Codice Stradale.

Omesso deposito della fotografia agli atti del processo di o.s.a.

[Torna su]

Fulcro della pronuncia di recepimento della doglianza assorbente del ricorrente, contraddistinta con il n. 438 del 31 marzo 2020, è la mancata produzione da parte dell'Ufficio di Prefettura fiorentino del fotogramma dell'infrazione.

Si tratta del cardine attorno a cui ruota la verifica sull'operato della P.A.

All'interno del provvedimento che trovate qui in calce rinvenite la giurisprudenza conforme.

Epilogo: annullamento della sanzione amministrativa

[Torna su]

L'omesso deposito della fotografia all'interno del dossier della Prefettura comporta per il GdP di Firenze Dott. Simone Bozzi l'impossibilità di eseguire una compiuta verifica in ordine all'operato della Pubblica Amministrazione.

Logica conseguenza è l'accoglimento del ricorso.

La chicca finale a vantaggio del ricorrente è la liquidazione delle spese legali in € 300,00, oltre oneri.

Un cordiale ringraziamento va al Perito Giorgio Marcon.

Scarica pdf sentenza Gdp di Firenze n. 438/2020
Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: