di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 11536/2020 (sotto allegata) non ha dubbi nel confermare la decisione della Corte d'Appello che ha condannato l'imputata per il reato di omicidio colposo ai danni del marito. La donna infatti, ignorando il divieto del personale sanitario, ha abbassato la protezione laterale del letto, ha fatto scendere dallo stesso il marito per pulirlo, ma questi rovinando a terra si rompeva il femore riportava un'emorragia interna che lo conduceva alla morte.
- Condanna per omicidio colposo
- Il ricorso in Cassazione
- Omicidio colposo per la moglie che fa scendere dal letto il marito che cade e muore
Condanna per omicidio colposo
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La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado e dichiara l'imputata responsabile del reato di omicidio colposo per negligenza, imprudenza e imperizia nel rispettare le indicazioni fornite dal personale dell'ospedale in cui era ricoverato il marito. All'imputata si addebita la rimozione della barriera protettiva laterale del letto, l'aver fatto scendere il marito, contravvenendo alle indicazioni di medici e infermieri, senza chiedere aiuto, provocando per due volte durante la notte la caduta a terra dell'anziano coniuge, che ha riportato una frattura del femore sinistro e una gravissima emorragia interna post traumatica che lo ha condotto al decesso.
Il ricorso in Cassazione
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L'imputata a mezzo difensore ricorre agli Ermellini sollevando quattro diversi motivi.
- Con il primo si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in Corte d'Appello al domicilio dell'imputata, ma alla casella pec del difensore con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione stante il fatto che in questo ultimo caso la ricezione non coincide con la lettura dell'atto.
- Con il secondo si contesta come sia stata addebitata alla moglie la responsabilità della sorveglianza del marito malato alla luce di quanto evidenziato dal perito di parte che ha ritenuto esistente una situazione di negligenza addebitabile al personale ospedaliero dopo la caduta, che esclude il nesso di causa tra la condotta della donna e la morte del marito.
- Con il terzo si rileva come la corte abbia omesso di considerare le negligenze imputabili al personale ospedaliero, intervenuto dopo 9 ore dalla caduta di cui erano a conoscenza.
- Con il quarto si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, stante l'incensuratezza dell'imputata e l'assenza di maltrattamenti ai danni del marito e di un adeguato giudizio prognostico sulla gravità del reato.
Omicidio colposo per la moglie che fa scendere dal letto il marito che cade e muore
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La Cassazione con sentenza n. 11536/2020 annulla a decisione impugnata solo in relazione all'aspetto della sospensione condizionale della pena. Sul primo motivo esprime un giudizio d'infondatezza in quanto la parte che deduce l'avvenuta irregolarità della notifica al difensore di fiducia è tenuta a produrre la nomina o la dichiarazione formale presentata all'autorità giudiziaria, onere che nel caso di specie non è stato adempiuto. Manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso perché l'imputata è venuta meno a una regola di prudenza di cui era stata edotta dal personale, che le imponeva di non abbassare la protezione laterale metallica del letto. La stessa inoltre ben avrebbe potuto chiedere e pretendere l'aiuto del personale ospedaliero.
La Corte ritiene di non poter accogliere nemmeno il terzo motivo perché "è stato accertato inconfutabilmente che l'imputata ha determinato (colposamente) un rischio (caduta e frattura) da cui è conseguito l'evento (emorragia e morte), rispetto al quale l'operato dei medici ha avuto, al più, un ruolo concausale, trattandosi di un'unica sequenza causale che ha comportato (in senso peggiorativo) del medesimo rischio."
Solo parzialmente fondato il quarto motivo perché in effetti la Corte "ha negato il beneficio della sospensione condizionale, esprimendosi in termini negativi e ipotetici "non è lecito né possibile escludere che la … in futuro non commetta altri reati ..."), mentre avrebbe dovuto improntare la giustificazione della prognosi in termini positivi ed espliciti...secondo una valutazione complessiva che deve necessariamente tenere conto della sua incensuratezza, costituente un elemento di indubbia valenza positiva (…)."
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