- La legge salva-suicidi
- La risoluzione del piano del consumatore
- Accordo con i creditori
- Il precedente del tribunale di Napoli
La legge salva-suicidi
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Particolare attenzione meritano, in questo periodo, i soggetti che, già prima della crisi sanitaria/economica, si trovavano in situazioni di "fragilità" per far fronte alla quale avevano aderito alle procedure previste dalla Legge 3/2012.
Coloro che hanno aderito al piano del consumatore o all'accordo con i creditori che dovessero trovarsi in difficoltà a causa delle predette misure di contenimento dell'epidemia, potrebbero non essere in grado di effettuare i pagamenti previsti dal piano di rientro omologato dal Giudice.
La risoluzione del piano del consumatore
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In questa ipotesi, a fronte dell'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento previsto dal piano, il creditore potrebbe chiedere la risoluzione del piano con la possibilità di aggredire il patrimonio del debitore.
Una difesa utile per il debitore, in simili circostanze, potrebbe essere quella di invocare l'art. 13, comma 4ter, della L. n. 3/2012, secondo il quale nell'ipotesi in cui l'esecuzione del piano divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore, può esserne richiesta la modifica, trovando un nuovo accordo con i creditori o proponendo un nuovo progetto da sottoporre al Giudice per l'omologa.
Poichè in questo periodo l'attività giudiziaria è ridotta alle sole questioni "indifferibili ed urgenti" si potrebbe sottoporre al Giudice dell'esecuzione una istanza telematica volta ad ottenere una sospensione dei pagamenti fino al termine della crisi.
Una strada che concretamente potrebbe essere percorsa nel caso in cui il debitore avesse concordato un "piano del consumatore" per il quale è richiesto il solo vaglio del Giudice.
Accordo con i creditori
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Se invece si tratta di un "accordo con i creditori" il percorso risulta meno agevole perché la possibilità di apportare delle modifiche alla proposta richiede un accordo con tutti i creditori per il rinnovo dell'omologazione e la necessaria richiesta di fissazione di udienza che, però, sarebbe fissata al termine del periodo di sospensione straordinaria dell'attività giudiziaria.
Il precedente del tribunale di Napoli
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Sul tema costituisce un precedente interessante l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 3 aprile scorso.
Il Giudice, in occasione della omologa di un piano del consumatore, preso atto della "natura del tutto eccezionale della situazione dovuta alle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus", non imputabile al debitore, ha ritenuto che fosse possibile spostare le scadenze del piano ad un periodo successivo all'emergenza sanitaria in applicazione dell'art. 13, comma 4ter, della L. n. 3/2012.
Si tratta di un precedente che indica una strada percorribile ai fini della tutela di quei soggetti che, loro malgrado, non riescono a far fronte agli impegni assunti a causa della grave crisi che investe il Paese.
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