di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 11364/2020 (sotto allegata) dispone l'annullamento con rinvio della decisione con cui un padre imprenditore è stato condannato per il reato di violazione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli. La Corte d'Appello non ha tenuto conto del fatto che l'uomo si è trovato nell'impossibilità di adempiere in seguito alla bancarotta della sua impresa causata anche dalla spesa esagerata della moglie per ristrutturare casa, tanto che lo stesso, stando alle dichiarazioni del curatore fallimentare, è stato costretto a chiedere aiuto alla Caritas.
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Padre costretto a chiedere l'elemosina per vivere
- Rilevante capire i motivi per cui il padre ha dovuto chiedere aiuto alla Caritas
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
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La Corte d'appello conferma la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti dell'imputato, responsabile del reato di violazione degli obblighi familiari previsto dall'art. 570 c.p per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli.
Padre costretto a chiedere l'elemosina per vivere
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Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione sollevando i seguenti tre motivi di ricorso.
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Con il primo si lamenta vizio di motivazione perché la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che la parte civile ha utilizzato le sostanze familiari per ristrutturare casa, che la stessa si è allontanata dal marito non appena ha avuto difficoltà economiche e che, pur percependo un reddito mensile di 3000 euro, non ha mai partecipato ad alcuna spesa, senza considerare il fatto che, secondo quanto dichiarato dal curatore fallimentare dell'azienda dell'imputato, questi è costretto a chiedere l'elemosina per vivere e a recarsi alla Caritas per i pasti.
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Con il terzo si lamenta la mancata assunzione di importanti testimonianze su un fatto decisivo della vicenda, ossia che le sostanze dell'imputato sono state utilizzate per l'abitazione familiare in cui questi viveva con il figlio.
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Con il secondo si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte d'Appello, in violazione di quanto disposto dalla Cassazione dopo la condanna in contumacia dell'imputato.
Rilevante capire i motivi per cui il padre ha dovuto chiedere aiuto alla Caritas
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La Cassazione, con la sentenza n. 11364/2020 dichiara il ricorso fondato in relazione al secondo e terzo motivo, aventi valore pregiudiziale e assorbente.
Sul secondo motivo del ricorso la Cassazione chiarisce che in effetti la questione della ristrutturazione assume in questo giudizio un'importanza decisamente rilevante visto che, proprio per il fatto di aver assolto a detti impegni economici l'imputato, avendo dato fondo alle proprie sostanze, alla fine si è trovato nella condizione di dover chiedere l'elemosina e andare a mangiare alla Caritas.
La Corte d'Appello ha ritenuto pertanto erroneamente, procedendo a una lettura superficiale dei fatti, che la questione della ristrutturazione della casa non fosse pertinente rispetto all'oggetto del processo. Il tema della ristrutturazione assume invece, come anticipato, un valore pregiudiziale ai fini della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato. La Corte d'appello, di fronte a una richiesta di rinnovazione dibattimentale da parte dell'imputato condannato in contumacia non ha inoltre fatto corretta applicazione dei principi sanciti dagli Ermellini, che in più occasioni hanno chiarito che "il condannato, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appello (...)". La sentenza quindi deve essere annullata con rinvio e la Corte d'Appello è tenuta a disporre il rinnovo del dibattimento per valutare l'attendibilità della persona offesa e la conseguente penale responsabilità dell'imputato.
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