Approvato a Palazzo Madama il maxiemendamento che modifica il Decreto Cura Italia. Diverse le novità per il settore giustizia. Nei procedimenti civili procura alle liti all'avvocato via mail

di Lucia Izzo - Nella giornata del 9 Aprile 2020, il Senato ha approvato con 142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astensioni, il maxiemendamento (sotto allegato) interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. n. 1766, di conversione del decreto-legge Cura Italia (D.L. n. 18/2020), per l'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il testo passa ora alla Camera.

Tra le novità introdotte dal maxiemendamento sono diverse quelle che riguardano il settore "giustizia", con ritocchi, in particolare all'art. 83 del Cura Italia. Si rammenta che quanto riportato di seguito, come disciplinato dal testo approvato al Senato, andrà necessariamente coordinato con la proroga delle misure (rinvio udienze e sospensione termini) che il recente Dl liquidità ha esteso fino all'11 maggio (leggi Giustizia: stop udienze fino all'11 maggio).

Procura alle liti nei procedimenti civili

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Poiché le misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale rendono difficoltoso per clienti e avvocati incontrarsi affinché venga firmata la procura alle liti, un emendamento introdotto al Senato reca una disciplina agevolativa in tal senso nei procedimenti civili.

In sostanza, fino alla cessazione delle misure, la sottoscrizione della procura alle liti possa essere apposta dalla parte anche su un documento analogico (cartaceo) trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine (scannerizzato), unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica, ad esempio l'e-mail.

In tal caso, l'avvocato dovrà certificare l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Arbitrati rituali

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Il comma 21 dell'art. 83 prevede che le disposizioni inerenti il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini si applichino anche, in quanto compatibili, anche ad altri procedimenti che un emendamento al Senato identifica come quelli relativi "alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge". In aggiunta, rinvii e sospensione termini si applicheranno anche agli arbitrati rituali.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

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Il rinnovato comma 20 dell'art. 83, invece, ribadisce che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine esteso all'11 maggio dal citato D.L. liquidità) saranno altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Di conseguenza, saranno sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, chiarisce l'emendamento, gli incontri di mediazione in ogni caso potranno svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Lo stesso potrà avvenire anche successivamente a tale periodo.

In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del d.lgs. 28/2010.

Indagini preliminari e collegamenti da remoto

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Un ulteriore emendamento prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del DGSIA, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Si ribadisce la necessità di adottare modalità idonee a salvaguardare la segretezza, ove necessario, e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore parteciperà da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.

Il pubblico ufficiale che redige il verbale darà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale.

Corte di Cassazione: deposito telematico fino al 30 giugno

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Il maxiemendamento prevede, inoltre, che nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati possa avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'attivazione del servizio dovrà essere preceduta da un provvedimento del DGSIA, mentre gli obblighi di pagamento del contributo unificato saranno assolti con sistemi telematici di pagamento.

Incontri genitori figli

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Un ulteriore intervento al Senato interviene regolamentando gli incontri tra genitori e figli che si svolgono durante questo periodo emergenziale.

Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, si prevede che gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, saranno sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato.

Le modalità saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale e comunicate al giudice precedente. Qualora non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri saranno sospesi.

Notifica multe e atti giudiziari

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Ritoccato l'art. 108 del D.L. Cura Italia che ha introdotto misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale. Nel dettaglio, l'emendamento prevede che, per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e multe per violazioni del Codice della Strada, gli operatori postali procedano alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della L. n. 890/1982 oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.

Il ritiro avverrà secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame saranno sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.

Sospensione pignoramenti prima casa

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Al Senato è stato aggiunto anche un nuovo art. 54-ter al D.L. Cura Italia che si occupa della sospensione delle procedure esecutive "prima casa". In dettaglio, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, in tutto il territorio nazionale si prevede la sospensione per sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Allontanamento casa familiare

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Piccolo ampliamento delle ipotesi "indifferibili e urgenti" a cui non si applica la sospensione del decorso dei termini e il rinvio delle udienze. Tali misure non opereranno anche nei confronti dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare e per i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero (cfr. L. n. 69/2005) e per i procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale.

Ausiliari e udienze da remoto

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Tra le misure che i Capi degli uffici giudiziari potranno adottare per evitare l'assembramento dei Tribunali, è prevista anche la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto. Un emendamento prevede che rientrano in tale previsione le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e anche dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.

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