Il Tar Sardegna conferma la correttezza dell'ordinanza comunale che limita le uscite dei cittadini per fare la spesa ai tempi del Covid

di Annamaria Villafrate - Il Tar Sardegna con decreto n. 122/2020 (sotto allegata) conferma la correttezza dell'ordinanza n. 9 del Sindaco di Pula, che ha limitato le uscite giornaliere e settimanali dei cittadini per acquistare i beni di prima necessità. Decisione assunta per porre un freno a tutti quei comportamenti individuali che rischiano di diffondere il contagio e mettere in serio pericolo la salute pubblica, da considerarsi prevalente sui diritti dei singoli che i cittadini ritengono violati dall'ordinanza sindacale.

Ordinanza comunale che limita le uscite per la spesa

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Alcuni cittadini si rivolgono al Tar Sardegna per chiedere l'annullamento delle ordinanze sindacali n. 9 e n. 10 del Sindaco del Comune di Pula. Il primo cittadino infatti, con l'ordinanza n. 9, rettificata dalla successiva n. 10, ha disposto, a causa delle ragioni sanitarie dettate dall'emergenza Coronavirus, a partire dal 3 aprile 2020 due ingressi settimanali a un solo membro o suo delegato per nucleo familiare e un'uscita giornaliera a un singolo componente del nucleo familiare per l'acquisto di beni alimentari presso i panifici, le macellerie, le pescherie e i punti vendita di frutta e verdura non compresi all'interno di Market, Minimarket e Supermercati. I ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'ordinanza per violazione del diritto alla riservatezza, alla libertà di movimento e alla possibilità di approvvigionarsi dei beni di prima necessità.

L'ordinanza è legittima perché tutela il diritto prevalente della salute pubblica

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Il Tar Sardegna però respinge l'istanza di sospensione cautelare dell'ordinanza sindacale in quanto per la prima volta dopo il Dopoguerra è stato necessario comprimere alcuni diritti fondamentali della persona, come movimento, lavoro e privacy al fine di tutelare un diritto più importante che è quello della salute pubblica, messa in pericolo dai comportamenti individuali tali da diffondere il contagio "secondo le evidenze scientifiche e le statistiche tragiche del periodo." Occorre considerare che le ordinanze contingibili e urgenti vengono adottate in situazioni emergenziali, per rendere più stringenti alcuni limiti sanciti a livello nazionale per evitare la diffusione del contagio, tramite comportamenti che si pongono in palese contrasto con il divieto di spostamento.

Nessun danno che giustifichi la sospensione dell'ordinanza del Sindaco

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L'ordinanza n. 9 è stata emessa perché "continuano a registrarsi comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il precetto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso gli enti erogatori di servizi pubblici e presso gli esercizi commerciali di maggiore entità." Per il Tar è ragionevole limitare le uscite dei cittadini necessarie per gli approvvigionarsi dei beni di prima necessità e imporre l'obbligo d'indossare guanti e mascherine, senza dimenticare in ogni caso che l'ordinanza prevede anche la promozione, da parte degli esercizi commerciali, di organizzare il servizio di consegna a domicilio della spesa. Non emergono profili di danno tali da giustificare la sospensione dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pula in quanto: "nella valutazione dei contrapposti interessi, nell'attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libertà individuali deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica."

Scarica pdf Tar Sardegna decreto n. 122/2020

Foto: 123rf.com
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