di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 11561/2020 (sotto allegata) chiarisce che integra il reato di abbandono di animali contemplato dall'art. 727 comma 2 c.p l'utilizzo del collare elettrico perché, a prescindere dalla finalità educativa, tale condotta costituisce una modalità di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura e capace di produrgli gravi sofferenze. Respinto quindi il ricorso dell'imputato, dichiarato inammissibile.
- Reato di abbandono di animali
- Collare elettrico per finalità di addestramento
- Abbandono di animale uso del collare elettrico anche se per addestrare
Reato di abbandono di animali
[Torna su]
Il Tribunale condanna l'imputato per il reato di abbandono di animali contemplato dall'art. 727 c.p comma 2. Lo stesso è stato accusato infatti di "aver detenuto un cane in condizioni incompatibili con la natura dell'animale e produttiva di gravi sofferenze" e in particolare per avere impiegato sulla stesso un collare elettrico in grado di produrgli scosse elettriche, attraverso un comando a distanza, condannandolo alla pena dell'ammenda di 5000 euro.
Collare elettrico per finalità di addestramento
[Torna su]
L'imputato ricorre in sede di legittimità sollevando due motivi di doglianza nei confronti della sentenza di condanna.
Con il primo lamenta la violazione dell'art. 25 comma 2 della Costituzione per contrasto con il principio di legalità. Contesta, stante l'assenza di leggi al riguardo, la condanna per abbandono per aver utilizzato il collare per finalità di addestramento. Rileva inoltre come recenti sentenze del T.a.r in sostanza abbiano eliminato il divieto di utilizzo del collare e fa presente come non possa essere considerato responsabile anche perché l'immissione del collare elettrico sul mercato è consentita, inoltre non è stata provata una finalità punitiva, stante l'utilizzo dello stesso per scopi educativi.
Con il secondo motivo invece l'imputato contesta la mancata motivazione sulla non applicazione dell'esclusione di responsabilità contemplato dall'art. 131 bis c.p.
Abbandono di animale uso del collare elettrico anche se per addestrare
[Torna su]
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11561/2020 dichiara il ricorso inammissibile.
Il primo motivo con cui si contesta la violazione del principio di legalità è manifestamente infondato. La condotta contestata al ricorrente rientra nella fattispecie di cui all'art. 727 c.p. per aver prodotto sofferenze all'animale a causa dell'utilizzo del collare elettrico, senza che rilevino le motivazioni che ne sono alla base. Incontestato il fatto accertato dai Carabinieri, ossia l'apposizione al cane di un collare sul quale l'imputato ha applicato due elettrodi, posti a diretto contatto con la pelle del cane, e la disponibilità di un telecomando, da cui si desume un l'utilizzo del collare produttivo di gravi sofferenze all'animale. Irrilevante infatti la finalità dell'addestramento.
Affermazione avvalorata anche dalla sentenza n. 3290/2017 della Cassazione, la quale ha chiarito che l'utilizzo del collare elettrico integra il reato contemplato dall'art. 727 c.p "in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale."
La Corte ricorda inoltre come anche la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, all'art. 7 sancisce che: "nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili."
Inammissibile anche il secondo motivo, non proponibile per la prima volta in Cassazione.
Leggi anche:
- Il reato di abbandono di animali
- Cassazione: imporre il collare antiabbaio al cane è reato
- Collare antiabbaio: reato di abbandono di animale
- Cane addestrato con il collare elettrico: è reato
Scarica pdf sentenza Cassazione n. 11561/2020• Foto: 123rf.com