di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 11713/2020 della Cassazione (sotto allegata) esclude la possibilità di concedere l'esclusione di punibilità prevista dall'art 131 bis c.p. al disabile che per la terza volta falsifica materialmente il contrassegno per il parcheggio, anche perché il terzo illecito è sintomatico di una abitualità che ne ostacola il riconoscimento.
- Falsità materiale contrassegno parcheggio disabili
- Esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto
- Punibile il disabile che falsifica il contrassegno per la terza volta
Falsità materiale contrassegno parcheggio disabili
[Torna su]
La Corte d'Appello conferma la decisione del giudice di primo grado, che ha ritenuto l'imputato colpevole del reato di falsità materiale per aver contraffatto il contrassegno del parcheggio disabili che gli era stato rilasciato dal Comune e valido fino al 10 maggio 2014, cancellando il numero 4 finale, scrivendo il numero 6 e posticipandone in questo modo la scadenza a due anni dopo. Al reo è stata inflitta la pena di quattro mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto
[Torna su]
Il difensore del soggetto agente impugna la sentenza di fronte alla Corte di legittimità per contestare la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto rappresentando che l'imputato è un disabile, che per difficoltà economiche non ha potuto rinnovare l'autorizzazione.
Da considerare inoltre il fatto che, la condotta con cui ha modificato la data dell'autorizzazione non desta un particolare allarme sociale. Per questo si richiede una sentenza assolutoria stante una non abitualità della condotta e il tempo trascorso dalla commissione del reato.
In subordine si chiede la riduzione della pena, ritenendo prevalenti le attenuanti.
Punibile il disabile che falsifica il contrassegno per la terza volta
[Torna su]
Gli Ermellini con sentenza n. 11713/2020 dichiarano il ricorso inammissibile perché ripropone gli stessi motivi già sollevati in sede di merito, al fine di ottenere un riesame dei fatti, che come noto, non è consentito in sede di legittimità. La Corte riconosce ai giudici di merito di aver fornito un'argomentazione plausibile in relazione all'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità.
I giudici hanno infatti rilevato la gravità della condotta falsificatrice e non hanno dato peso al fatto che l'imputato sia un disabile, senza contare l'esistenza di due precedenti specifici. Il tutto in linea con la SU "Tusha" che ha escluso la possibilità di riconoscere la non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. se l'autore del reato, ha commesso due illeciti precedenti dello stesso tipo poiché "il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto."Infondato pertanto anche il motivo con cui si chiede di dare prevalenza alle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, poiché l'art. 99 comma 4 c.p. lo vieta.
Leggi anche Contrassegno invalidi: cos'è e come funziona
Scarica pdf sentenza Cassazione n. 11713/2020