Il TAR Catania esamina il rapporto tra "reato spia" e attualità della condotta e sospende l'interdittiva emessa a carico di un'impresa
Avv. Giovanni Francesco Fidone - Il TAR Catania, con ordinanza cautelare n. 296/2020, si esprime sul rapporto tra "reato spia" e attualità della condotta.

Informativa interdittiva antimafia per "vecchi reati spia"

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Un Ufficio Territoriale del Governo ha emesso un'informativa interdittiva antimafia a carico di un'impresa la cui titolare è coniuge convivente di un soggetto che ha commesso reati sintomatici di infiltrazione criminale ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

La particolarità della questione è data dal fatto che i reati spia erano "vecchi" di circa 15 anni rispetto all'emissione dell'interdittiva e che, in tale lasso di tempo, il coniuge della ricorrente aveva tenuto una condotta esemplare ed esente da mende di qualsiasi genere.

Il ricorso: reati spia datati

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Avverso l'interdittiva ed avverso gli atti conseguenti adottati da altre amministrazioni, fra le quali Anac, proponeva ricorso con domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. la ditta, rilevando fra l'altro che i reati spia attribuibili al coniuge convivente della titolare di impresa, erano datati di ben oltre un decennio.

Per queste ragioni, l'interdittiva avrebbe potuto fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purchè dall'analisi delle circostanze esaminate potesse emergere un quadro indiziario utile a giustificare il necessario giudizio di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività aziendale.

L'ordinanza cautelare del Tar Catania

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Il TAR Catania (con ordinanza cautelare n. 296 del 10.4.2020), sebbene ad una delibazione sommaria che è tipica della fase cautelare, ha accolto la domanda di sospensiva proposta dalla ditta precisando che i rilievi mossi al coniuge di parte ricorrente, seppur riferiti anche a reati spia, sono riferibili ad eventi datati nel tempo e non sono connotati dal requisito dell'attualità.

Tenuto conto dell'attività svolta dalla ditta e sussistendo quindi anche il requisito del periculum, è stata sospesa l'interdittiva emessa a carico della ricorrente, così come tutti gli atti consequenzialmente adottati da altre amministrazioni.


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