La pronuncia del tribunale di Roma contro la "subalternità "del genitore non collocatario durante la pandemia Covid-19
di Chiaramaria Anastasia - Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 07 aprile 2020 (sotto allegata), accoglieva l'istanza del padre di due figli minori di anni 15 e 13 il cui diritto di visita era stato impedito immotivatamente ed arbitrariamente dalla madre, nel frattempo trasferitasi senza il consenso paterno in altra regione rispetto a quella di residenza, vigendo il divieto di spostamento su tutto il territorio nazionale introdotto dalla legislazione d'emergenza del Governo ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19.

Diritto alla piena bigenitorialità

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Venivano riconosciute e tutelate le istanze paterne, garantendosi il diritto primario dei minori e del padre a una "piena bigenitorialità", da bilanciarsi con l'interesse alla salute pubblica individuale e collettiva.

Il Giudice della Prima Sezione Civile del suddetto Tribunale, ritenendo nel caso di specie che i minori non sarebbero stati esposti ad alcun rischio ulteriore se non quello normalmente connesso alla generale situazione emergenziale già in atto, ha accolto l'istanza paterna avanzata con ricorso ex art. 709 ter cpc di dare regolare attuazione ai provvedimenti presidenziali che prevedevano il diritto alla bigenitorialità dei minori e del padre, sebbene nel nuovo domicilio eletto dalla madre.

Rapporti coi figli e emergenza sanitaria

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Il Tribunale di Roma, riconoscendo la legittimità degli spostamenti del padre per raggiungere i figli minori dalla sede di lavoro, prendendo atto della distanza geografica in essere, oltre a colmare il vuoto normativo nei provvedimenti d'urgenza emanati dal governo rispetto alle incipienti previsioni (e relative norme interpretative che avevano inizialmente chiarito la legittimità dello spostamento sul territorio nazionale del genitore non collocatario ai fini della frequentazione dei figli), ha evidenziato altresì come l'attuale emergenza da Covid-19 non possa intaccare né il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (e di riceverne cura, educazione, istruzione ed assistenza morale) né il diritto - dovere dei genitori di occuparsi dei figli, come sancito dalla Costituzione all'art. 30.

Genitore "collocatario" e posizione dominante

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E' evidente che il diritto-dovere alla bigenitorialià come innanzi non può svolgersi senza la frequentazione di chi ne è destinatario, né può ridursi il genitore non collocatario a mera figura eventuale, fungibile e/o residuale, sebbene, purtroppo, nei provvedimenti emanati dai tribunali italiani si configuri ancora l'esercizio della genitorialità da parte del genitore non collocatario come un riduttivo "diritto di visita" dei propri figli.

Infatti, nonostante la riforma normativa del 2006 abbia puntato sull'esercizio di un vero affido congiunto come regola, l'utilizzo della locuzione "diritto di visita" conferma una limitante visione culturale di subalternità del genitore presso il quale i figli non dimorino prevalentemente, che si fa fatica ad eliminare persino in una fase talmente delicata e straordinaria dei nuclei familiari italiani, assolutamente unica dal secondo dopoguerra, che, al contrario, postulerebbe una piena e irrinunciabile bigenitorialità ripartita effettivamente in modalità più paritarie tra i due genitori e senza che si consenta così la prosecuzione di condotte di approfittamento di "posizione dominante" da parte del collocatario in mala fede nei confronti dell'altro genitore.

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