Per la Cassazione integra reato di diffamazione accusare pubblicamente l'amministratore di condominio di distrarre soldi condominiali per bisogni personali

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 11913/2020 (sotto allegata) della Cassazione respinge il ricorso degli imputati, condannati per aver diffamato i membri della società che amministra il condominio di cui fanno parte. Dall'istruttoria è emerso che gli stessi hanno rivolto offese agli amministratori del condominio, accusandoli di aver impiegato il denaro condominiale per bisogni personali come viaggi all'estero e debiti societari. Insussistente la scriminante del diritto di critica invocata, in quanto non sono state fornite prove per sostenerla.

Reato di diffamazione

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Il Tribunale conferma la sentenza del Giudice di Pace, che ha condannato due condomini alla pena di 500 euro di multa ciascuno e al pagamento in solido dei danni in favore delle parti civili per aver commesso il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. Gli imputati infatti, comunicando con altri condomini, hanno offeso la reputazione dei soggetti della s.a.s che amministra il condominio, accusandoli di una gestione poco chiara del denaro del condominio, impiegato per fare viaggi di piacere anziché provvedere al pagamento delle fatture condominiali.

Mala gestio e legittimo esercizio diritto di critica

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Gli imputati ricorrono alla Corte di legittimità sollevando tre motivi di ricorso.

Con il primo ritengono che il Tribunale abbia travisato alcune prove decisive. Le frasi loro attribuite sono state estrapolate dalla denuncia delle persone offese, ma non corrispondono a quelle assunte in sede di informazioni testimoniali sommarie. In questa sede "si parla di insolvenza e riferita propensione dei condomini a cambiare amministratore, di gestione poco chiara dei soldi condominiali, di sottrazione di soldi dal conto del condominio" dichiarazioni però non sovrapponibili tra loro.

Con il secondo lamentano motivazione assente, contraddittoria e illogica per travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni delle persone offese e di una teste.

Con il terzo si dolgono di come il Tribunale non abbia percepito correttamente il senso della lettera del marzo 2015 a cui deve farsi risalire la prova certa del reato. Dato che però contrasta con quanto affermato dalle persone offese nella querela, secondo cui le stesse sono venute a conoscenza della diffamazione nel giugno 2015.

Con il quarto motivo evidenziano l'assenza di motivazione relativamente al valore offensivo e denigratorio delle frasi attribuite agli imputati e affermano come la mala gestio di un amministratore integri il legittimo esercizio del diritto di critica.

Diffamazione accusare amministratore di usare soldi condominio per scopi personali

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La Cassazione con sentenza n. 11913/2020 respinge i ricorsi degli imputati. Inammissibili i primi due motivi del ricorso, così come il terzo sulla tardività della querela. Il dies a quo infatti deve farsi risalire al giugno 2015 quando due condomini riferivano alle persone offese che gli imputati avevano affermato che il mancato pagamento delle fatture condominiali era da ricondurre alla distrazione delle somme da parte degli amministratori per viaggi all'estero, spese personali e pagamento dei debiti societari. La Corte del resto ha più volte affermato che il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto.

Inammissibile anche il quarto motivo, con cui gli imputati contestano l'integrazione del reato di diffamazione stante la scriminante del diritto di critica in quanto "le frasi pronunciate alla presenza di più persone, con le quali l'amministratore viene tacciato di illecita appropriazione del denaro lui versato dai condomini al fine di far fronte a debiti personali od impiegarli in viaggi, in assenza di qualsivoglia elemento attestante la veridicità di quanto affermato, integrano senz'altro il delitto di diffamazione."

La Corte non ritiene operante nel caso di specie la scriminante del diritto di critica in quanto "l'accertamento della scriminante in questione richiede, in linea generale, la verifica della sussistenza dei tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la verità, l'interesse alla notizia e la continenza. Nella fattispecie in esame difetta innanzitutto il primo essenziale requisito, ossia la verità della notizia, in base a quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica." Corretta quindi l'esclusione della scriminante del diritto di critica, visto che la diffusione delle notizie della distrazione illecita di denaro da parte degli amministratori è priva di un corredo probatorio idoneo a dimostrare tale affermazioni.

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