Il Tribunale di Vasto - est. Pasquale - con decreto del 2 aprile 2020 respinge l'istanza ma consente al ricorrente videoconversazioni in orario ampio e predefinito, previa diffida alla madre a non frapporre ostacoli

di Paolo M. Storani - Pur respingendo l'istanza ex art. 337 quinquies c.c. il provvedimento collegiale urgente qui di seguito in disamina, emesso dal Tribunale di Vasto appena il 2 aprile 2020, estensore il Dott. Fabrizio Pasquale, desta considerevole interesse in un periodo in cui la fase emergenziale pare comprimere e soffocare l'esercizio di ogni diritto costituzionalmente garantito; costituisce, altresì, una valida e perspicua soluzione per contemperare il diritto del padre (oltretutto proveniente da Milano, zona ad alto tasso epidemico) a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia da esercitarsi attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana in orario ampio pomeridiano e serale (14:30-21:30), previa diffida alla madre a non frapporre ostruzionismo.

La massima di LIA

Durante l'emergenza sanitaria nazionale conseguente a pandemia da COVID-19, dichiarata dall'OMS, il genitore non collocatario e residente in comune diverso da quello di residenza del figlio non può ottenere di tenere presso di sé il figlio minore nato fuori del matrimonio perché non si realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza ed il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost. (libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza), sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost.

Il caso

Il genitore non collocatario, che vive e lavora a Milano, area di alto tasso di contagio virale, ma si è spostato una settimana prima del deposito dell'istanza ad Aversa, ove possiede un'abitazione di famiglia e vorrebbe ospitare la figlia per un certo periodo di tempo, in data 1° aprile 2020 ricorre ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. (revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli) al Tribunale di Vasto rappresentando di non aver potuto trascorrere con la figlia minore i periodi di tempo prestabiliti, a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale; chiede di poter tenere con sé la bambina dal 7 al 14 aprile (o, in alternativa, dal 13 al 26 aprile), presso la propria abitazione di Aversa, in modo da recuperare anche i fine settimana in cui si è trovato nell'impossibilità di rispettare la calendarizzazione stabilita, deducendo una perdurante difficoltà di instaurare conversazioni telefoniche con la figlia per le resistenze e l'ostruzionismo della resistente.

La questione

1.1. Il Collegio del Tribunale di Vasto, presieduto dalla Dott.ssa Annarosa Capuosso, Relatore il Dott. Fabrizio Pasquale, altra componente la Dott.ssa Prisca Picalarga, valuta «preliminarmente l'ammissibilità dell'adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte nell'ambito del giudizio di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, ex art. 337 quinquies c.c., al fine di garantire la piena tutela del minore anche attraverso provvedimenti cautelari, tutte le volte in cui il diritto assistito dal fumus boni iuris sia minacciato dal pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, che non può essere tutelato nei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria»;

1.2. Il Tribunale di Vasto rileva, inoltre, che «l'emissione di provvedimenti provvisori è espressione di una tutela immanente alla salvaguardia dell'interesse del minore, come si evince dall'art. 336 c.c., che legittima il tribunale all'adozione di provvedimenti nell'interesse del figlio anche in assenza di domanda, e dall'art. 337 ter c.c., che consente di adottare ogni provvedimento relativo alla prole, compreso l'affidamento a terzi, "anche d'ufficio", e ciò in quanto l'instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti»;

Le soluzioni giuridiche

2.1. Il Tribunale di Vasto ritiene «che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020 ed all'ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, come pure al D.P.C.M. 21/3/2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori».

2.2. Talché, il Collegio abruzzese ritiene «quindi, che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost. (cfr., in tal senso, Trib. Bari, ord. 26 marzo 2020)».

2.3. Il Tribunale vastese ritiene «peraltro, che - nel caso di specie - non è verificabile se la minore si esponga a rischio sanitario, tenuto conto: a) che il padre proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale; b) che non è dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente; c) che non è chiaro se nell'abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al ricorrente».

Epilogo del decreto urgente

3.1. In conclusione il Collegio «ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, che l'istanza del ricorrente non possa essere accolta, fermo restando che il diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana».

3.2. Talché, «posto che, sotto tale ultimo profilo, le difficoltà dedotte e documentate dal resistente devono essere superate diffidando la resistente a consentire di avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia, senza la presenza o l'interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30»; ciò «senza la presenza o l'interferenza della madre».

3.3. Da ultimo, proprio per prevenire tale ipotetica interferenza da parte della madre costei viene diffidata ad astenersi da condotte impeditive od ostative.

Osservazioni

Si è a conoscenza di decisioni difformi (non riguardanti, però, un ricorrente proveniente dalla Lombardia, la cui situazione epidemica presenta indubitabilmente un'anomalia significativa) ad opera del Tribunale di Roma, est. Dott.ssa Annamaria Di Giulio, 7 aprile 2020, in cui:

a) si ritiene che la frequentazione tra il padre e i figli minori "non espone gli stessi ad alcun rischio ulteriore che non sia quello normalmente connesso alla situazione generale emergenziale già in atto"; 

b) si formula un invito "ad adottare le cautele previste dalla vigente normativa in tema di spostamenti nella città e rispettando le misure di igiene previste nei provvedimenti governativi adottati per l'emergenza COVID-19".

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