Per la Cassazione sono da condannare tre figli che per diversi anni, approfittando dell'aiuto del convivente della madre, le hanno fatto mancare i mezzi di sussistenza

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 12201/2020 (sotto allegata) respinge l'impugnazione sollevata da tre figli, condannati per aver fatto mancare alla madre malata i mezzi di sussistenza, approfittando dell'aiuto che la stessa riceveva dal convivente. Nessuna attenuante per i figli, stante la durata del disinteresse, dell'ingratitudine e dell'insensibilità dimostrata verso una madre che ha rinunciato alla sua parte di eredità alla morte del marito per darla a loro. Al giudice competente decidere sulle statuizioni civili relative al risarcimento dei danni patrimoniali del convivente more uxorio, compresa la provvisionale liquidata a quest'ultimo costituitosi parte civile.

Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Il Tribunale condanna tre figli per aver concorso nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

, per non aver reiteratamente versato soldi alla madre malata, facendole mancare i mezzi di sussistenza. Condanna a cui si accompagna quella al risarcimento del danno del convivente more uxorio della defunta, da liquidarsi in separata sede, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva. La Corte d'Appello però assolve gli imputati dal reato loro ascritto dal Tribunale, riducendo la pena e sospendendo la pena a condizione che gli stessi provvedano al pagamento della provvisionale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Principio di solidarietà nelle famiglie di fatto

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Il difensore degli imputati presenta ricorsi congiunti alla Corte di legittimità sollevando i seguenti motivi di ricorso. Con il primo motivo si lamenta la mancata integrazione del reato di violazione degli obblighi familiari. La Corte ha trascurato che la defunta madre era titolare di un importo di 1300 euro mensili a titolo di indennità di accompagnamento, contributo regionale e pensione, con cui poteva provvedere alle sole spese quotidiane, visto che i costi per la badante venivano coperte per intero dai figli.

Con il secondo si lamenta l'assenza dell'elemento psicologico del reato visto che i figli, per le spese extra, confidavano nell'aiuto dell'uomo che da oltre trent'anni conviveva con la madre, nel rispetto del principio di solidarietà che sussiste anche all'interno delle famiglie di fatto. Con il terzo ci si duole per l'erronea applicazione dell'art 2043 c.c. visto che il danno lamentato dal convivente non è stato provato e neppure definito. Con il quarto infine si contesta la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostante attenuanti.

Convivente more uxorio: danni morali ed esistenziali

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Nel ricorso della parte civile, il convivente more uxorio della defunta madre dei ricorrenti, con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento integrale del danno e della provvisionale a causa della riduzione del periodo di durata della condotta illecita.

Dalla documentazione prodotta risulta infatti che quanto versato dai figli per fare fronte alle spese della madre era insufficiente a fronteggiare i bisogni della donna. Lamenta poi come siano stati trascurati i danni morali ed esistenziali subiti dalla defunta, che il giudice avrebbe potuto già liquidare. Con il secondo motivo invece lamenta l'importo delle spese, dapprima liquidate in misura inferiore alla metà dei minimi e poi compensate nella misura del 50%.

L'aiuto di una terza persona non fa venire l'obbligo di aiutare la madre malata

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La Cassazione con sentenza n. 12021/2020 annulla senza rinvio la decisione impugnata quanto alle statuizioni civili, limitatamente al risarcimento del danno, compresa la provvisionale, rimettendo gli atti al Giudice civile competente per valore per i danni non patrimoniali, rigettando il ricorso dei figli e dichiarando inammissibile quello dell'ex convivente. Queste le ragioni della decisione.

Infondati i primi due motivi del ricorso, in quanto la sentenza ha correttamente escluso l'obbligo di assistenza del convivente more uxorio, al di fuori delle unioni civili. Non si può quindi ritenere responsabile il convivente more uxorio del reato di cui all'art. 570 c.p., perché la convivente non è titolare del relativo diritto all'assistenza, permanendo piuttosto il dovere dei figli di non fare mancare al genitore i mezzi di sussistenza necessari.

La Corte d'Appello ha evidenziato come la donna abbia rinunciato all'eredità del marito per beneficiarne i figli, che la stessa aveva gravi problemi di salute che le rendevano necessario sottoporsi a dialisi tre volte la settimana e le impedivano di essere autonoma. E' emerso inoltre che i figli hanno provveduto alle spese della badante solo fino al 2011, cessando di corrispondere qualsiasi forma di aiuto fino alla morte della stessa e senza motivo. Da qui l'intervento del convivente, che ha provveduto dal marzo 2011 alla morte della compagna a sostenere le spese per una badante che si prendesse cura della donna e della casa. Nel ricorso nessuna contestazione è stata sollevata al riguardo, inoltre occorre chiarire che il fatto che un terzo provveda ai bisogni dell'avente diritto non fa venire meno il reato di cui all'art. 570 c.p in capo ai soggetti obbligati a somministrare i mezzi di sussistenza.

La Corte poi definisce inammissibile il primo motivo del ricorso della parte civile e parzialmente fondato il terzo sollevato dai figli. La Corte infatti chiarisce che quanto versato dal convivente more uxorio in favore della compagna per i suoi bisogni rappresenta un'obbligazione naturale di cui non si può chiedere la restituzione e che vale in ogni caso solo verso la convivente, non dei suoi figli, a meno che non sussista un arricchimento senza causa, che però non è rilevabile nel presente giudizio. Da confermare invece l'obbligo dei ricorrenti di risarcire i danni morali ed esistenziali subiti fatti valere dalla parte civile, rimettendo al giudice civile la quantificazione degli stessi.

Infondato poi il quarto motivo del ricorso sollevato dai figli, che hanno lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche stante la durata della condotta e la palese ingratitudine e insensibilità dimostrata nei confronti della madre. Inammissibile infine anche il secondo motivo del ricorso della parte civile sulle spese per difetto di specificità.

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