Avv. Antonio Sansonetti - Con la sentenza numero 905/2020 qui sotto allegata, il Tribunale di Lecce ha affrontato la questione dell'usurarietà degli interessi applicati a un contratto di mutuo, stabilendo che essa si riscontra se viene superata la soglia del 2,1% dell'importo pattuito dalle parti al momento della stipula del contratto di mutuo.
Alla base della decisione, vi era l'opposizione all'esecuzione con la quale un cliente aveva convenuto in giudizio un istituto di credito, contestando l'applicazione di tassi usurari nel mutuo oggetto di esecuzione e la simulazione della causa del contatto.
- Differenza tra interessi di mora e interessi corrispettivi
- Il principio di simmetria
- Usura sopravvenuta
Differenza tra interessi di mora e interessi corrispettivi
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In corso di causa, veniva accertato che, nel momento in cui la parte debitrice era andata in mora, la banca aveva applicato tassi oltre soglia usura. Tale circostanza, pur essendosi verificata durante il rapporto, era tuttavia stata prevista al momento della stipula, tanto che il cliente aveva contestato l'usurarietà genetica dei mutui e, di conseguenza, aveva chiesto l'applicazione dell'art. 1815 cc ovverosia della non debenza di tutti gli interessi.
Il giudice, tuttavia, ha ritenuto infondata la censura relativa all'usurarietà del tasso di interesse, aderendo all'orientamento che, pur considerando assoggettati anche gli interessi di mora al vaglio dell'usurarietà, distingue nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione: gli interessi corrispettivi rappresentano per l'appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, mentre gli interessi di mora assolvono a una funzione risarcitoria e in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall'inadempimento dell'obbligazione di restituzione rateale del prestito.
Il principio di simmetria
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Così facendo, di fatto, il Tribunale, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale demandato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha ritenuto di aderire al più recente orientamento delle Suprema Corte che, con sentenza n. 16303/2018, in materia di CSM e usura, ha richiamato il principio di simmetria, ovvero il principio per il quale la determinazione del TEG contrattuale deve avvenire secondo i medesimi criteri che presiedono alla determinazione del TEGM.
Pertanto, in assenza di specifica previsione legislativa di una soglia relativa agli interessi di mora, il Giudice ha ritenuto idoneo individuare nell'indicatore adottato dalla Banca d'Italia un limite ragionevole oltre il quale tali interessi risultano usurari, maggiorando quindi del 2,1% il tasso soglia degli interessi pattuiti in sede di sottoscrizione del mutuo.
Usura sopravvenuta
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Circa l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto, la stessa, stabilisce il Giudice, è irrilevante non avendo concordato la banca l'applicazione di interessi moratori usurari al momento della stipula del contratto di mutuo con l'opponente (cfr. Cass. Sezioni Unite n.24675/2017 cit.).
A questo punto gli operatori del diritto sono in attesa che la Suprema Corte a Sezioni Unite chiarisca in maniera univoca se gli interessi pattuiti al momento della sottoscrizione di un contratto di mutuo debbano essere maggiorati del 2,1% come indicato dalla Banca d'Italia.
Scarica pdf sentenza Tribunale di Lecce n. 905/2020