Avv. Francesco Pandolfi - In tema di procedura di trasferimento e mobilità del personale docente, l'eventuale lite avente ad oggetto la domanda di annullamento di un'ordinanza del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Cosa dice la Cassazione?
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Questo perchè, secondo il criterio messo in risalto dalla Cassazione Sez. U civ. con sentenza n. 4318 del 20 febbraio 2020, l'ordinanza di cui si parla si limita a prevedere norme di dettaglio sui termini e modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità, che non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, ne paragonate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra, come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale.
In sostanza: il petitum sostanziale attiene ad un atto di gestione della graduatoria, idoneo ad incidere in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria.
La giurisdizione
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La Cassazione ha ricordato il principio per cui la giurisdizione si determina in base alla domanda.
Ai fini del riparto tra giudice ordinario ed amministrativo delle liti, importa non ciò che le parti prospettano, ma solo il petitum sostanziale, cioè in pratica ciò che viene chiesto.
Il petitum, a sua volta, si può identificare in funzione della causa petendi, cioè guardando la natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale questi fatti sono manifestazione.
Il lavoro pubblico privatizzato
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In questo ambito le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità di situazioni di interesse legittimo sui casi di mobilità del personale docente ed hanno qualificato come diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio del datore di lavoro privato.
Seguendo questa logica, la Cassazione ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il potere di verificare la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), quando il giudizio verte su pretese attinenti il rapporto di lavoro e riguardi, in sostanza, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione sono solo atti presupposti.
Conclusioni
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Gli interessi legittimi si configurano solo in relazione ad attività autoritative dell'amministrazione.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, il petitum sostanziale riguarda un atto di gestione delle graduatorie: qui il giudice ordinario dovrà valutare la sussistenza del diritto del singolo docente al maggior punteggio rivendicato, eventualmente mediante la disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precludere questo punteggio.
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