di Vittorio Guarriello - Come è noto, nei procedimenti in materia di famiglia, segnatamente nell'ambito delle separazioni e dei divorzi, uno degli aspetti sui quali maggiormente le parti in giudizio si trovano in contrapposizione tra loro è la determinazione delle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli minori o del coniuge.
- Le controversie sulle condizioni economiche
- Gli accertamenti di polizia tributaria
- Gli accertamenti delegabili d'ufficio dal giudice
- I mezzi a disposizione della parte
- Le conseguenze fiscali degli accertamenti
Le controversie sulle condizioni economiche
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Nello specifico, sovente una delle parti prospetta al giudice che la posizione economica e patrimoniale del proprio coniuge sia differente da quella da esso allegata in giudizio, perché, ad esempio, quest'ultimo svolge attività lavorativa in nero; percepisce rendite familiari non dichiarate o è l'effettivo proprietario di beni (o attività redditizie) formalmente intestati a terze persone.
Invero, il codice di rito non fornisce particolari indicazioni in merito al contenuto del ricorso ed alle allegazioni documentali delle parti e la mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi non produce alcuna conseguenza negativa per la parte negligente. Infatti, anche se in molti Tribunali con l'emanazione del provvedimento di fissazione dell'udienza presidenziale i coniugi vengono invitati a depositare documenti comprovanti la loro effettiva consistenza patrimoniale e reddituale, spesso le parti non vi ottemperano o producono una documentazione incompleta e/o non veritiera.
Gli accertamenti di polizia tributaria
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Per tale ragione, spesso risulta necessario, ai fini di un'equa determinazione degli obblighi economici da porre a carico delle parti, procedere a mirati accertamenti di polizia tributaria nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni reddituali vengono contestate.
La suesposta necessità, però, si scontra con la circostanza che il processo civile è informato al c.d. principio dispositivo. In altri termini, il giudice nell'assumere le proprie determinazioni in ordine all' istruzione della causa deve basarsi su quanto prospettatogli dalle parti - sulle quali incombe l' onere della prova - non potendo assumere in merito iniziative autonome. Nel caso di specie, quindi, egli non può disporre, neanche su richiesta di una delle parti, accertamenti patrimoniali di carattere meramente esplorativo. Per converso, egli avrà la facoltà di attivare indagini di carattere patrimoniale solamente quando dalla documentazione a lui sottoposta emergano elementi che facciano desumere una sproporzione tra l' effettivo tenore di vita di una delle parti e quanto dichiarato. Di conseguenza, la parte che intenda richiedere nell'ambito di un procedimento di separazione o di divorzio l' espletamento di accertamenti patrimoniali dovrà fornire al giudice indizi, anche di natura presuntiva, idonei a fondare la domanda.
Gli accertamenti delegabili d'ufficio dal giudice
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Come anticipato, il giudice può disporre indagini di Polizia Tributaria quando elementi idonei a fondare il sospetto di una sproporzione reddituale gli vengano forniti da una delle parti o siano desumibili dagli atti processuali già depositati. Tuttavia, nel momento in cui egli delega gli accertamenti patrimoniali gode di pieni istruttori potendo, ex art. 155 c.c. (relativo ai provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione o divorzio) estendere gli stessi anche a terze persone che ritiene detengano o siano intestatari (come prestanome) di beni o attività direttamente o indirettamente riconducibili ad una delle parti in causa. ed avendo, altresì, la facoltà - ai sensi del D.L. 132/2014 - di attivare ricerche telematiche finalizzate alle indagini patrimoniali, avvalendosi all'uopo anche dell' anagrafe tributaria dell' Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne gli elementi che la parte può prospettare al giudice al fine di richiedere le indagini patrimoniali, essi devono essere funzionali a ricostruire l' effettivo tenore di vita del nucleo familiare in costanza di matrimonio. Ad esempio,potranno essere prodotti in giudizio: scontrini; quietanze relative al canone d' affitto o al mutuo bancario della casa coniugale;ricevute di alberghi atte a provare la frequenza di viaggi di piacere e bollette delle utenze domestiche ecc. Alcuni Tribunali hanno ritenuto idonee a fondare il sospetto di una sproporzione tra reddito effettivo e dichiarato anche le fotografie presenti sui social network ritraenti i coniugi in località di villeggiatura esclusive. Inoltre, possono essere assunte al riguardo anche prove testimoniali volte a dimostrare il tenore di vita del nucleo familiare (es. esplicitando la frequenza di uscite e cene di lusso o quali modelli di autovettura fossero nella disponibilità dei coniugi).
In linea generale, le indagini patrimoniali vengono delegate dal giudice alle articolazioni territorialmente competenti della Guardia di Finanza e vengono, solitamente, esperite mediante due differenti metodologie operative: l' acquisizione di documentazione afferente la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell' investigato, e l' assunzione di informazioni da soggetti potenzialmente in grado di riferire relativamente alla reale situazione patrimoniale della parte (che viene espletata in prima persona dal giudice).
Nel primo caso, quindi, si procederà all' acquisizione (ed alla successiva analisi) di tutta la documentazione presente presso i pubblici registri (Conservatorie dei Registri Immobiliari , Pubblico Registro Automobilistico ecc) ed alla ricerca di conti correnti bancari, titoli azionari ed obbligazionari. Si procederà, per di più, ad appurare l' eventuale titolarità o disponibilità di carte di credito o debito riferibili a conti corrente intestati a soggetti terzi e la consistenza dei depositi bancari nei tre anni precedenti il processo. Sarà oggetto di verifica, altresì, anche l'eventuale partecipazione del soggetto investigato a società o la sua organicità a consigli d' amministrazione. Inoltre, si procederà ad analizzare la dichiarazione dei redditi della parte, con specifica attenzione alle singoli di voci . In particolare, nel caso in cui risultino emesse fatture di acquisto o di spesa risulterà necessario verificare l' esistenza delle prestazioni ad esse sottostanti.
Tuttavia, attesa la difficoltà di individuare mediante la mera analisi documentale eventuali patrimoni non dichiarati, sovente si rende necessario procedere all'esame testimoniale dei soggetti informati su eventuali beni ed attività intestati a terzi ma riconducibili alla parte(ad. Es. clienti di un negozio di cui è notorio essere il gestore che possono riferire sui prezzi praticati e sull'indicativo volume di affari).
I mezzi a disposizione della parte
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Ovviamente, anche la parte, nei limiti delle facoltà attribuite dalla legge ai soggetti in causa di far valer i propri diritti, potrà esperire direttamente alcune attività di accertamento finalizzate a ricostruire l' effettiva consistenza patrimoniale del proprio contraddittore.
In primo luogo, qualora non riuscisse a procurarsi alcuni documenti ritenuti utili allo scopo (es. dichiarazione dei redditi) potrà chiedere al giudice di emettere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. o l'acquisizione di atti prodotti nell'ambito di altro giudizio.
Inoltre, la parte potrà anche conferire un incarico ad un investigatore privato autorizzato volto ad appurare l'effettivo tenore di vita del coniuge, le cui risultanze verranno relazionate in un report che pur non acquisendo autonomo valore probatorio sarà idoneo a fondare, unitamente alle eventuali fotografie allegate, la successiva testimonianza dell'investigatore privato stesso.
Infine, la parte potrà direttamente chiedere al giudice di assumere la testimonianza di terze persone in possesso di informazioni utili a ricostruire l'effettiva attività lavorativa svolta o la consistenza patrimoniale della controparte.
Le conseguenze fiscali degli accertamenti
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Le risultanze degli accertamenti patrimoniali effettuati nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio possono essere poste a fondamento di un successivo accertamento ad opera dell'amministrazione fiscale. Invero, sia la Guardia di Finanza sia il giudice civile hanno l' obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate gli esiti delle attività esperite in merito a sproporzioni tra reddito dichiarato e reddito effettivo. Sovente, difatti, tali vicende processuali rappresentano la scaturigine di contestazioni fiscali, contenziosi tributari o, addirittura, procedimenti penali. Nondimeno, giova al riguardo precisare che ai fini della legittimità dell'eventuale recupero d' imposta l' amministrazione finanziaria deve rispettare tutte le tutele previste dalla normativa tributaria a favore del contribuente come, ad esempio, i termini di decadenza del potere di accertamento e l' instaurazione di un contraddittorio preventivo tra Fisco e contribuente.
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