- Omessa denuncia di reato da parte del PU: l'art. 361 c.p.
- Reato proprio e qualificato
- La condotta sanzionata dall'art. 361 c.p.
- La pena
- Circostanze aggravanti
- Esimenti e cause di non punibilità
- Elemento soggettivo
Omessa denuncia di reato da parte del PU: l'art. 361 c.p.
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L'art. 361 del codice penale mira a sanzionare la condotta del pubblico ufficiale il quale ometta di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra competente, un reato di cui egli abbia assunto contezza nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle medesime.
Il comma 1 dell'art. 361 c.p. così dispone al riguardo: "Il Pubblico Ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità, che a quella abbia l'obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516".
Reato proprio e qualificato
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Nel Codice Penale questo reato è qualificato come delitto, inserito nel novero dei reati contro l'amministrazione della Giustizia ed è un reato c.d. "proprio", altrimenti denominato da altra parte della dottrina come "qualificato", dacché si configura unicamente quando a commetterlo sia un pubblico ufficiale.
È un reato di tipo omissivo, poiché la condotta si sostanzia in un mancato agere da parte del pubblico ufficiale che aveva il dovere di attivarsi.
La condotta sanzionata dall'art. 361 c.p.
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La norma mira a reprimere la mancata acquisizione della notitia criminis da parte dell'Autorità Giudiziaria a causa di un comportamento inerme del Pubblico Ufficiale. Questi, per previsione codicistica, è punito nella misura in cui non provveda a segnalare all'Autorità Giudiziaria, o ad altra competente, un reato che abbia appreso nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Ritenuto quindi che il bene giuridico meritevole di tutela è l'acquisizione della notitia criminis da parte dell'Autorità Giudiziaria, è ovvio come la rilevanza penale della condotta venga meno nell'ipotesi in cui questa fosse già a conoscenza del reato che non è stato segnalato dal Pubblico Ufficiale. Inoltre, se il Pubblico Ufficiale viene a conoscenza di un reato ma "non nell'esercizio delle proprie funzioni né a causa delle medesime", questi ha la facoltà di denuncia (così come, d'altronde, ogni altro cittadino).
La pena
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La sanzione prevista per il reato di omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 361 c.p. è della multa da euro 30 ad euro 516, salvo le circostanze aggravanti di cui al comma 2.
Circostanze aggravanti
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È prevista una circostanza aggravante, che si applica quando il Pubblico Ufficiale rivesta la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, il quale non adempie al dovere di segnalare una notizia di reato in relazione alla quale dovrebbe fare sempre rapporto. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno.
Esimenti e cause di non punibilità
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Come già accennato il reato di cui all'art. 361 c.p. non assume rilevanza penale se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (ultimo comma dell'art. 361 c.p.). Ovviamente, sebbene non contemplato dalla norma de qua, il reato non si configura nemmeno se l'Autorità Giudiziaria fosse già a conoscenza del fatto di cui il Pubblico Ufficiale avrebbe avuto l'obbligo di riferire.
Elemento soggettivo
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Il reato è punito a titolo di dolo generico, quindi, per quanto pertiene il coefficiente soggettivo, esso consiste nella volontà cosciente di omettere (o finanche ritardare) la denuncia di un reato che sia perseguibile d'ufficio.
Il dolo generico esisterà quindi ogni qual volta il Pubblico Ufficiale sia consapevole dell'esistenza di una notizia di reato di cui abbia l'obbligo di riferire e, con coscienza e volontà, ometta di adempiere a tale dovere.
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.