L'affitto è un contratto di locazione, disciplinato dagli artt. 1615 e ss. c.c., avente ad oggetto il godimento di una cosa mobile o immobile produttiva

Cos'è l'affitto

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L'affitto è un contratto che viene spesso confuso impropriamente con la locazione. In realtà l'affitto si distingue dalla locazione perché la cosa che ne costituisce oggetto è un bene produttivo. Questa differenza incide soprattutto sugli obblighi che gravano sul locatore e sul conduttore. La disciplina generale è contenuta all'interno del codice civile, che prevede anche norme specifiche in materia di affitto di fondi rustici e di affitto a coltivatore diretto.

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La definizione di affitto nel codice civile

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L'affitto è un contratto di locazione che ha ad oggetto un bene mobile o immobile produttivo, di cui l'affittuario deve curarne la gestione, nel rispetto della destinazione economica della cosa e dell'interesse alla produzione. Come contropartita della gestione all'affittuario spettano i frutti e le utilità che il bene è in grado di fornire. Questa definizione di affitto è contenuta nell'articolo 1615 c.c, gli articoli successivi, fino al 1627, contengono la disciplina di dettaglio dell'affitto in generale. Gli articoli 1628-1646 sono dedicati all'affitto di fondi rustici, gli articoli 1647-1654 invece disciplinano l'affitto a coltivatore diretto.

Durata dell'affitto

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L'affitto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1573 c.c. non può avere una durata superiore ai 30 anni. Questo termine è stato previsto per evitare che uno spazio temporale eccessivo comprima la libertà contrattuale, tanto che se le parti contravvengono a questa disposizione e convengono un temine più lungo o addirittura perpetuo, la durata viene comunque ridotta a 30 anni.

Obblighi del locatore

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Il locatore ha i seguenti principali obblighi contrattuali:

  • consegnare la cosa, compresi i suoi accessori e le sue pertinenze nello stato in grado di servire all'uso a cui è destinato il bene;
  • eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie.

Obblighi dell'affittuario

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L'affittuario, da parte sua, ha i seguenti obblighi contrattuali:

  • effettuare la gestione della cosa conformemente alla sua destinazione economica e dell'interesse della produzione;
  • restituire il bene in affitto alla scadenza convenuta;
  • eseguire le riparazioni ordinarie;
  • rispettare il divieto di subaffitto se il locatore non gli ha accordato il suo consenso.


Foto: 123rf.com
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