La Corte non crede e non giustifica il padre che non mantiene i figli ricorrendo alla scusa che la ex non glieli fa vedere

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 12681/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un padre, accusato in primo e secondo grado per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver fatto mancare ai figli il mantenimento stabilito dal provvedimento di omologa della separazione nella misura di 1200 euro mensile. A fronte dell'affermata impossibilità economica di provvedere, che la Corte non ha ritenuto provata, è piuttosto emerso dalle dichiarazioni concordanti e precise della persona offesa che lo stesso si è piuttosto disinteressato completamente delle necessità, anche economiche dei figli, mantenuti dalla mamma grazie a lavori saltuari e dai genitori della stessa. La durata dell'inadempimento ha inciso negativamente anche sulla concessione delle attenuanti generiche, decisione corretta secondo gli Ermellini.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

La Corte d'Appello conferma la sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti di un padre, responsabile di aver omesso di versare al coniuge la somma di 1.200 euro mensili e il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, in violazione provvedimento di omologa della separazione. Condotta che gli è costata la pena condizionalmente sospesa di tre mesi di reclusione e di 600 euro di multa

, applicate per aver commesso il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p.

Impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento

L'imputato ricorre in Cassazione sollevando, tra i vari motivi di ricorso, i seguenti.

Il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di violazione di obblighi di assistenza familiare di cui è stato accusato, considerato il comportamento ostruzionistico della ex e l'impossibilità di aiutare i figli. Lo stesso riferisce infatti che la sua ex non gli ha comunicato il numero telefonico di casa per impedirgli di contattare i figli, tanto che è stato costretto più volte ad appostarsi fuori dalla scuola per poterli vedere. Il ricorrente fa presente inoltre di essersi trovato in difficoltà economiche tali da impedirgli di adempiere all'obbligo di mantenimento, aggravato sia dall'importo di 1200 euro mensili stabiliti dal Giudice, che dal pignoramento dell'unico mezzo di lavoro che gli consente di esercitare il mestiere di idraulico. Alla luce di quante considerazioni lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il padre deve il mantenimento ai figli anche se non li vede

La Cassazione con la sentenza n. 12681/2020 dichiara il ricorso avanzato inammissibile.

In particolare, per l'argomento che qui interessa trattare, la Cassazione dichiara manifestamente infondato il motivo con cui il ricorrente contesta di aver integrato con le proprie condotte il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per la Corte è irrilevante la condotta ostruzionistica della ex relativamente ai contatti dell'imputato con i figli.

Per quanto riguarda poi le dedotte difficoltà economiche addotte dall'imputato e che gli avrebbero impedito di adempiere, la Cassazione ricorda che è onere dell'interessato a farle valere "allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non essendo idonea la generica allegazione di meramente prospettate difficoltà"

Appare quindi corretta la decisione della Corte d'Appello la quale, dopo avere ripercorso e vagliato le dichiarazioni lineari e prive di contraddizioni della persona offesa, che ha affermato di essere rimasta priva del contributo al mantenimento dei figli dovuti dall'imputato tanto da subire il distacco dell'energia elettrica, ha ritenuto provato lo stato di bisogno dei figli e ha ritenuto non dimostrato lo stato di impossibilità ad adempiere del padre dalla mera produzione delle dichiarazioni dei redditi.

La Corte ha ritenuto infatti che nell'arco temporale di quattro anni l'imputato non fosse impossibilitato ad adempiere ai suoi obblighi di mantenimento. Lo stesso si è dimostrato piuttosto disinteressato ai bisogni dei figli, mantenuti con lavoretti saltuari della madre e grazie all'aiuto dei nonni materni "evenienza che (…) non fa venir meno lo stato di bisogno ed il conseguente obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori ."

Infondata anche la lamentela relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, stante il lungo periodo in cui l'imputato è stato inadempiente verso i figli e i suoi precedenti penali.

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