Per la Cassazione, l'intervenuta transazione e la conseguente cessata materia del contendere consente al giudice di pronunciarsi solo sulla soccombenza virtuale

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8034 (sotto allegata) chiarisce, accogliendo il ricorso del ricorrente che, nel momento in cui in una causa interviene una transazione il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e pronunciarsi solo sulla soccombenza virtuale sulle spese, ma non può pronunciarsi sul merito per verificare la fondatezza o meno dell'impugnazione.

Transazione stragiudiziale e cessata materia del contendere

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Il Tribunale dichiara l'intervenuta usucapione di una servitù di passaggio di un passo carraio e pedonale, sul distacco di proprietà di un Condominio. In seguito, il soggetto risultato vincitore nel primo grado di giudizio notifica al Condominio atto di precetto

per intimarlo ad adempiere a quanto previsto dalla sentenza. Il Condominio si oppone all'esecuzione facendo presente di aver già adempiuto alle statuizioni della sentenza, avendo delimitato i posti auto presenti lungo il distacco per assicurare il passaggio carraio per l'accesso al fondo come stabilito dal Tribunale.

Il Tribunale accoglie l'opposizione del Condominio e la parte avversa impugna la decisione, lamentando anche la mancata pronuncia del giudice sul rimborso delle spese del giudizio di opposizione. La Corte d'Appello decide di rinnovare la consulenza tecnica, che propone alle parti diverse soluzioni sulle quali raggiungono un'intesa stragiudiziale. Il giudice d'appello però condanna l'attore a pagare le spese sostenute dal Condominio nel primo grado di giudizio e in appello.

Condanna al pagamento delle spese

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Ricorre in Cassazione il soggetto condannato al pagamento del spese dolendosi del fatto che la Corte d'Appello, invece di pronunciarsi sulla cessata materia del contendere per l'intervenuta transazione, ha deciso anche nel merito rigettando l'appello.

Con il secondo motivo invece denuncia la violazione degli artt. 199 co.1 c.p.c e 1965 c.c., perché stante l'intervenuto accordo tra le parti la Corte non avrebbe dovuto pronunciarsi sul rigetto o sulla fondatezza dell'impugnazione.

Il giudice può pronunciarsi sulla soccombenza virtuale accertata la transazione

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La Cassazione con l'ordinanza n. 8034/2020 accoglie il ricorso per le ragioni che si vanno a esporre.

Come fatto presente dal ricorrente la Corte d'Appello dapprima ha rilevato l'intervenuto accordo tra le parti, poi però fa presente che il Condominio non ha rinunciato alle sue conclusioni, queste la ragioni per le quali deve esaminare l'appello per verificare la soccombenza virtuale e la ripartizione delle spese processuali.

Il giudice dell'impugnazione ha omesso di rilevare, dopo l'intervenuta transazione, il venir meno dell'interesse della parti alla pronuncia giudiziale.

Da qui la contraddittorietà della sentenza visto che da una parte afferma la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per poi respingere il gravame.

Al limite il giudice avrebbe potuto pronunciarsi sulle spese, se queste non sono state regolare nell'accordo, ma non poteva pronunciarsi sulla fondatezza o meno dell'appello.

La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione affinché, una volta accertata la cessazione della materia del contendere valuti se sono presenti i presupposti per pronunciarsi sull'appello incidentale e sulla soccombenza virtuale per regolare le spese del secondo grado.

Leggi anche:

- Le spese del giudizio in ipotesi di rinuncia agli atti o di cessazione della materia del contendere

- Estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere

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