- Falso giuramento della parte: l'art. 371 c.p.
- Natura del reato e ratio legis
- La condotta sanzionata dall'art. 371 c.p.
- La pena
- Esimenti e cause di non punibilità
- Elemento soggettivo
Falso giuramento della parte: l'art. 371 c.p.
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L'art. 371 del Codice Penale sanziona la condotta di coloro i quali, nell'ambito di un giudizio civile, giurino il falso. Al comma 2 della norma in esame è prevista una causa di esclusione della punibilità, nel caso in cui il giuramento sia deferito d'ufficio e la parte che presta l'impegno decida di ritrattare prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata una sentenza definitiva (anche se non irrevocabile).
Il testo dell'art. 371 c.p.
Si riporta, quindi, il testo della norma citata: "Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici".
Natura del reato e ratio legis
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Il reato di falso giuramento di parte è un reato comune, non qualificato né proprio (può essere commesso da chiunque) ed è stato approntato dal legislatore a salvaguardia, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. È un reato procedibile d'ufficio, a consumazione istantanea e di pericolo. Persona offesa del reato non è quella che possa subire in modo indiretto un danno dal falso giuramento (questa semmai sarebbe parte danneggiata e, quindi, nell'eventualità di richiesta di archiviazione, non potrebbe neppure presentare l'opposizione) ma l'intera collettività, trattandosi appunto di un delitto contro l'amministrazione della Giustizia.
La condotta sanzionata dall'art. 371 c.p.
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La sede in cui può consumarsi il delitto di falso giuramento è quella del processo civile. Il legislatore sanziona quindi coloro i quali, nell'ambito di un processo di natura civilistica, giurino il falso.
La pena
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La pena irrogata per il delitto di cui all'art. 371 c.p. è della reclusione da sei mesi a tre anni. L'eventuale condanna comporta, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici.
Esimenti e cause di non punibilità
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Il comma 2 dell'art. 371 c.p. prevede una causa di non punibilità, ovvero l'eventuale ritrattazione del falso prima che sulla domanda giudiziale venga pronunciata sentenza non definitiva. Si tratta di una questione di particolare interesse, soprattutto avuto riguardo alla differenza intercorrente tra la ritrattazione nel processo civile e quella nel processo penale. Nel processo civile, la ritrattazione del falso giuramento può avvenire, come appena chiarito, sino al momento della pronuncia di sentenza sulla domanda giudiziale. Nel processo penale, invece, sino alla chiusura della singola fase processuale.
Elemento soggettivo
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Per quanto pertiene l'elemento psicologico esso si sostanzia nel semplice dolo generico, ovvero nella volontà cosciente e nella premeditata intenzione di giurare il falso nell'ambito di un procedimento civile.
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.