- False dichiarazioni al difensore: l'art. 371-ter c.p.
- Bene giuridico protetto e procedibilità del reato
- La condotta sanzionata dall'art. 371-ter c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
False dichiarazioni al difensore: l'art. 371-ter c.p.
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Il codice di procedura penale prevede la facoltà, nell'art. 391 bis c.p.p., per il difensore, di conferire con persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. Ovviamente, il difensore, il sostituto o eventuali investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, debbono avvertire le persone interrogate dei loro diritti e doveri ma, soprattutto, debbono rivelare la loro qualifica e le ragioni per le quali procedono all'attività di indagine difensiva. L'art. 371 ter
del Codice Penale, prevede una particolare fattispecie delittuosa, ovvero quella in cui versano coloro i quali rendano dichiarazioni false al difensore nel corso della citata attività di indagine. Ovviamente costoro sono puniti nella sola circostanza in cui non intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 391 bis comma 3 lettera d) (facoltà di non rispondere e di non rendere dichiarazione). Si riporta, quindi, in appresso il dispositivo di cui all'art. 371 ter c.p.: "Nelle ipotesi previste dall'articolo 391bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni. Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".Bene giuridico protetto e procedibilità del reato
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Il reato di false dichiarazioni al difensore è un delitto, introdotto dal legislatore a salvaguardia, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Il reato può essere commesso da chiunque (non si tratta quindi di un reato proprio), è un reato di pericolo ed a consumazione istantanea. La procedibilità è d'ufficio.
La condotta sanzionata dall'art. 371-ter c.p.
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Il delitto di false dichiarazioni al difensore si consuma nel corso delle indagini preliminari. Ritenuto che il Codice di Procedura Penale accorda anche al difensore la facoltà di ricevere informazioni e conferire con persone in grado di riferire circa le circostanze utili ai fini processuali, questi, laddove intenda procedere in tal senso, avverte la persona informata sui fatti delle facoltà accordategli dalla Legge e delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci (corre l'obbligo, per il difensore, di qualificarsi e rivelare le intenzioni per le quali intende svolgere l'attività di indagine). La persona interrogata, ai sensi dell'art. 391 bis comma 2 lettera d), può non rendere dichiarazioni e quindi non voler rispondere. Se intende rispondere al difensore che svolge attività di indagine e rende dichiarazioni mendaci, incorre nelle sanzioni previste dalla norma in esame. Il comma 2, a tal riguardo, dispone che laddove si ravvisino gli estremi per la procedibilità del delitto di cui al comma 1, il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato definito anteriormente con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Da notare che nella formulazione della norma non si fa riferimento né alla reticenza né alla negazione del vero.
La pena
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La pena irrogata per il delitto in esame è della reclusione fino a quattro anni.
Elemento soggettivo
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Per quanto pertiene l'elemento psicologico esso si sostanzia nel semplice dolo generico, ovvero nella volontà cosciente e nella premeditata intenzione di mentire al difensore nel corso della sua attività di indagine difensiva.
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.