La problematica relativa alla segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'italia alla luce delle misure contenute nel Decreto "Cura Italia" e dei chiarimenti dello stesso organo di vigilanza bancaria

Avv. Daniela Di Palma - Con il comunicato stampa del 18 aprile scorso, la Banca d'Italia, richiamando la precedente Comunicazione del 23 marzo 2020, ha fornito alcune precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi alla luce di quanto previsto dal decreto legge n. 18/2020, cd. Cura Italia, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", approvato in via definitiva dalla Camera il 24.4.2020 (leggi Decreto Cura Italia: tutte le misure).

In tal modo, l'Autorità di Vigilanza ha fornito alle banche e agli altri intermediari finanziari le direttive per la corretta gestione delle predette segnalazioni riferite alle micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing, e delle altre misure a sostegno della liquidità, previste per l'emergenza epidemiologica in corso.

Cos'è la Centrale rischi Banca d'Italia

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La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è un database relativo ai debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. Con cadenza mensile, i soggetti di cui all' art. 106 del TUB (Testo unico bancario) e dunque le banche, le società finanziarie e gli altri intermediari, trasmettono informazioni inerenti ai crediti e alle garanzie concesse alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.

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Il cliente è segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 30.000 euro. La soglia di rilevazione scende a 250 euro se il cliente è in sofferenza.

Quando si parla di "cliente in sofferenza"?

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Il cliente è in sofferenza quando si trova in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica che lo rende incapace di adempiere alle proprie obbligazioni.

La classificazione a sofferenza dipende esclusivamente da una valutazione dell'intermediario rispetto alla complessiva situazione finanziaria del soggetto e non può derivare automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito.

Qual è l'obiettivo della Centrale rischi

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Rafforzare la stabilità del sistema finanziario e migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, favorendo l'accesso al credito per la clientela "meritevole". Per questo motivo, una eventuale segnalazione alla Centrale Rischi può comportare serie difficoltà per l'accesso ad un nuovo credito.

Misure Decreto Cura Italia e segnalazione Centrale rischi: quid iuris?

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Tra le misure previste nel D.L. n. 18/2020 l'art. 56 co. 2 dispone che :

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Alla luce di quanto sopra, la Banca d'Italia nel comunicato del 23 marzo e del 18 aprile ha sottolineato come gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi e che, con riferimento alle disposizioni normative indicate nel documento, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

In particolare, gli intermediari non devono segnalare:

1) sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all'art. 56, co. 2, lett. a) e b) del D.L.; tali misure prevedono l'irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali. Pertanto, gli intermediari non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei rischi;

2) rate scadute - in quanto sospese - nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all'art. 56, co. 2, lett. c); questa disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale. Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile "stato del rapporto.

Si chiarisce, infine, che gli stessi criteri dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del Decreto Cura Italia, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d'intesa che prevedano l'impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.

Comunicato Banca Italia 23 marzo 2020
Comunicato Banca Italia 18 aprile 2020
Vedi anche:
Centrale rischi finanziari: raccolta di articoli

Foto: 123rf.com
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