Avv. Francesco Pandolfi - Nel nostro attuale ordinamento giuridico e, in particolare, nell'ordinamento giuridico militare non esiste ancora un vero e proprio forte ed incondizionato diritto del dipendente (in regime di diritto pubblico o privato) ad ottenere il beneficio dell'assegnazione temporanea da una sede di servizio ad un'altra prescelta, ciò in presenza di determinate condizioni familiari, come la presenza di un minore fino a tre anni.
Ordinamento giuridico e assegnazione temporanea
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L'assegnazione temporanea può essere accordata in presenza della doppia condizione della sussistenza nelle sede di auspicata destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e dell'assenza di esigenze di servizio eccezionali.
In questo quadro rimane ferma l'esigenza di bilanciamento dei contrapposti interessi ma, nonostante tale esigenza, il diritto in questione dovrebbe pur sempre mantenere uno spessore di rilievo costituzionale.
Questo perché risulta strettamente connesso alla tutela dell'unità familiare, espressione a sua volta di un diritto fondamentale della persona umana.
Assegnazione temporanea di militari
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Abbiamo utilizzato sopra il condizionale (dovrebbe) perchè è noto che non sempre le istanze per l'assegnazione temporanea del militare (art. 42 bis d. lgs. n. 151/01) trovano terreno fertile e vengono accolte: in un certo numero di casi tali istanze sono respinte in prima battuta, pure senza troppe motivazioni ed argomentazioni, ciò in nome di un superiore interesse dell'amministrazione a conservare la risorsa presso la sede di impiego di provenienza.
Tuttavia, nel corso del tempo sempre più spesso le sentenze hanno ribadito che l'applicazione del beneficio non è esclusa per gli appartenenti alle forze armate e di polizia e, altrettanto spesso, è stato chiarito che il dettato normativo vuole che le esigenze di servizio realmente ostative devono presentare necessariamente le caratteristiche di eccezionalità, dal momento che non sono sufficienti generiche esigenze della sede di attuale appartenenza per negarlo, oppure semplici carenze di organico.
In pratica
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L'eventuale rigetto dell'istanza proposta dal dipendente per l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001, dalla sede ove presta attualmente servizio ad altra sede prossima alla residenza della coniuge e del figlio minore, non potrà essere basato dall'Amministrazione su esigenze di servizio genericamente descritte, ma queste dovranno avere il carattere dell'eccezionalità.
Questo meccanismo giuridico protegge le esigenze di tutela della famiglia e del minore, tutte le volte in cui non è provato il pregiudizio che la temporanea assegnazione può arrecare all'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati all'ufficio di iniziale appartenenza del dipendente.
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