La ritrattazione, secondo l'art. 376 c.p., esclude la punibilità per il colpevole di alcuni reati che ritratti il falso e manifesti il vero

Ritrattazione: l'art. 376 del codice penale

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L'istituto della ritrattazione trova disciplina all'interno del disposto dell'art. 376 c.p., il quale dispone che, nelle ipotesi delittuose di cui agli articoli 371-bis (false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale), 371-ter (false dichiarazioni al difensore), 372 (falsa testimonianza), 373 (falsa perizia o interpretazione), art. 375 c.p., primo comma, lettera b) (frode in processo penale e depistaggio) e dall'art. 378, la punibilità è esclusa laddove il colpevole nel procedimento penale "in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratti il falso e manifesti il vero non oltre la chiusura del dibattimento". Per quanto pertiene il procedimento civile il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Ratio dell'istituto della ritrattazione

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L'art. 376 c.p. contempla l'ipotesi di un'esimente o causa di non punibilità. Difatti la ritrattazione si sostanzia in una resipiscenza, una forma di ravvedimento che, se intervenuto tempestivamente (prima della chiusura del dibattimento nel processo penale e prima della sentenza nel processo civile), esclude la punibilità dell'autore del falso che non sarà quindi chiamato a rispondere del reato commesso.

Non si tratta di una causa di non punibilità, potremmo dire, esistente ab origine, ma sopravvenuta, dacché la medesima trova applicazione solo nell'ipotesi di ravvedimento da parte del colpevole (purché tempestiva).

A quali reati può applicarsi la ritrattazione?

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I casi in cui può trovare applicazione sono quelli indicati dal disposto dell'art. 376 c.p., ovvero false dichiarazioni al Pubblico Ministero o al Procuratore della Corte Penale Internazionale, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode in processo penale e depistaggio, favoreggiamento personale.

Come avviene la ritrattazione?

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Colui il quale ritratta riconosce, in effetti, la falsità del proprio operato o delle proprie dichiarazioni e, in piena coscienza e consapevolezza, esteriorizza di aver reso mendacio e rettifica con il vero. Ovviamente la ritrattazione non può consistere in una mera insinuazione sulla veridicità delle dichiarazioni o dell'operato, ma deve essere non equivoca e come tale idonea a riconoscere il mendacio e confutarlo nel vero.

Entro quanto tempo si può ritrattare?

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La punibilità è esclusa se la ritrattazione avviene:

- nel processo penale, prima della chiusura del dibattimento;

- nel processo civile, prima della pronuncia con sentenza definitiva (anche se non ancora irrevocabile).

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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