Il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, ex art. 379-bis c.p., è punito con la reclusione fino a un anno

Rivelazione segreti inerenti a procedimento penale: l'art. 379-bis c.p.

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Il delitto di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale si sostanzia nella condotta di colui il quale, sempre salvo che il fatto costituisca più grave reato, riveli indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, nonché a coloro i quali non osservino il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391 quinquies del codice di procedura penale (cioè di non rivelare informazioni circa l'attività di indagine in un procedimento in cui si viene auditi).

Natura del reato e bene protetto

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Il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale è un reato di pericolo, a consumazione istantanea e lesivo, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. È un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 379 bis c.p.

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Le condotte sanzionate dall'art. 379 bis del Codice Penale sono due: la prima è di colui il quale riveli indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso; la seconda è l'aver rivelato notizie apprese circa una notizia di reato per essere stati ascoltati, nell'ambito di un procedimento penale, dal Pubblico Ministero e sia stato dato da questi avviso ai sensi dell'art. 391 quinquies di non rivelarne il contenuto.

La pena

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L'autore del reato di cui all'art. 379 bis c.p. è punito con la reclusione fino ad un anno, sia se abbia causato il fatto rivelando a terzi informazioni circa un procedimento penale di cui abbia avuto contezza e coperto da segreto (per aver magari partecipato ad un atto), sia se abbia rivelato informazioni apprese e per le quali il Pubblico Ministero lo aveva notiziato dell'obbligo di segretezza ai sensi dell'art. 391 quinquies.

Elemento soggettivo

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Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico, ovvero la volontà cosciente di rendere partecipi terzi non autorizzati di informazioni che siano state apprese nell'ambito di un procedimento penale.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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