"Il dissenso scritto non ha alcuna incidenza sull'evento letale, in quanto è evidente che è solo un sistema di assicurazione per il medico di avere invitato espressamente il malato al ricovero, da quest'ultimo rifiutato". E' quanto ha affermato la Cassazione Penale in una recente Sentenza (Sent. n.38852/05) ove si legge, tra le altre cose, che "il rifiuto scritto all'invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non è altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della necessità dei detti interventi; ma, la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben può essere fornita diversamente, fermo restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio all'attendibilità delle dichiarazioni sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo". "La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica" continuano i giudici della Cassaazione - "non solo non è una norma cogente, ma ha la mera finalità di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non può essere imposta), non può ritenersi negligente".
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