Il termine eligendo si riferisce alla culpa in eligendo, un tipo di responsabilità oggettiva prevista a carico di padroni e committenti

Cosa vuol dire eligendo?

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Il termine eligendo, dal punto di vista giuridico, è associato al concetto di culpa. Quando si parla di culpa in eligendo infatti si parla di un particolare tipo di responsabilità civile di padroni e dei committenti. La locuzione culpa in eligendo significa in particolare colpa nella scelta. Ai padroni e ai committenti in pratica si imputa la responsabilità dei danni arrecati dai loro dipendenti a terzi, a causa della cattiva scelta dei loro collaboratori.

Si tratta quindi di una responsabilità oggettiva perché indipendente dalla colpa del soggetto ritenuto responsabile. L'articolo di riferimento è il 2049 c.c. il quale dispone che: "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti."

Il presupposto della culpa in eligendo

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Nel momento in cui un padrone o un committente si avvalgono della collaborazione di altre persone quindi, per la legge, sono responsabili perché a loro spetta dirigerne l'operato e controllarli. Il presupposto della responsabilità quindi è dato dal rapporto di preposizione esistente tra il padrone o committente e i soggetti preposti. Padroni e committenti per liberarsi dalla responsabilità per culpa in eligendo possono provare solo il caso fortuito, mentre non è ammessa la prova contraria.

Sufficiente il nesso di occasionalità necessaria

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Della culpa in eligendo si è occupata diverse volte anche la Corte di Cassazione, con l'obiettivo di chiarire il significato dell'art. 2049 c.c. Dalla lettera della norma infatti si è portati a credere che questo tipo di responsabilità richiede necessariamente la sussistenza si un rapporto di lavoro subordinato.

In realtà, come ha avuto modo di ribadire di recente la Cassazione con la sentenza n. 33414/2019 :"ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un'attività per suo conto, essendo sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito ed il rapporto che lega i due soggetti."

Questa interpretazione oramai consolidata ha sicuramente contribuito all'applicazione del concetto di culpa in eligendo, al di fuori dell'ambito originariamente previsto dalla formulazione dell'art. 2049 c.c.

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