- Le fonti internazionali
- La normativa italiana
- Funzioni del Garante per l'Infanzia
- Il sistema delle segnalazioni
- Il best interest of the child
Le fonti internazionali
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La Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante in materia di tutela dei diritti dell'infanzia. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
La Convenzione tutela gli interessi dei fanciulli (individui di età inferiore ai 18 anni), il loro diritto alla vita, ad avere un nome e una nazionalità, il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, di esprimere la propria opinione e di essere informati. La Convenzione riconosce il diritto dei bambini ad avere un'istruzione, ad avere tempo libero e a giocare e il diritto di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso.
La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, redatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, si applica ai minori di diciotto anni e mira a promuovere i diritti degli stessi agevolandone l'esercizio innanzi all'autorità giudiziaria.
Tali procedure sono considerate "procedure di diritto familiare", con particolare riguardo a quelle relative all'esercizio della responsabilità di genitore, soprattutto in relazione alla residenza e al diritto di visita ai figli.
Il Parlamento
europeo ha istituito la figura del Coordinatore, inizialmente denominato "Mediatore del Parlamento europeo per i minori vittime di sottrazione internazionale da parte di un genitore", detta figura è stata istituita nel 1987 su iniziativa di Lord Plumb, allora Presidente del Parlamento europeo. Il ruolo di Mediatore è stato in precedenza ricoperto da Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) e Marie-Claude Vayssade (1987-1994).All'epoca vi era scarsa o nessuna collaborazione tra gli Stati membri dell'UE in materia di diritto di famiglia. La creazione della figura del Mediatore ha rappresentato quindi una soluzione pragmatica alle crescenti richieste che i deputati europei ricevevano dai cittadini coinvolti in casi di sottrazione di minori o controversie sul diritto di visita a livello transfrontaliero. Il ruolo del Mediatore si è evoluto nel corso degli anni. È stato rinominato "Coordinatore del Parlamento
europeo per i diritti dei minori" nell'aprile 2018, durante il mandato di Elisabeth Morin-Chartier, per rispecchiare l'evoluzione del mandato conferito a tale ruolo, che comprende i diritti dei minori.La normativa italiana
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L'Italia con legge 12 luglio 2011, n.112 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 luglio 2011, n. 166) ha istituito un apposito organismo statale, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con l'intento di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione a una serie di convenzioni internazionali in materia (con espresso richiamo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York nel 1989, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, redatta a Strasburgo nel 1996, oltre che alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU, firmata a Roma nel 1950).
Con l'intento di creare un sistema di garanzia dei diritti dei minori che si sviluppi a livello operativo su scala regionale, la legge ha previsto che il Garante nazionale promuova l'istituzione di un "sistema integrato" di garanti regionali, coordinati dal Garante nazionale attraverso la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Lo schema "organismo nazionale/garanti regionali" precisa che la ripartizione delle competenze tra il Garante nazionale e i garanti regionali è stabilita dal provvedimento stesso e da un successivo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 400/1988.
Così è stato fatto a livello nazionale con regolamento approvato con DPCM 20 luglio 2012, n. 168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112", ed a livello territoriale nell'ambito delle rispettive competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Funzioni del Garante per l'Infanzia
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Nell'ambito dei rispettivi ordinamenti al Garante è "garantita" la piena autonomia e indipendenza, non essendo soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
L'articolo 3, comma 6, della legge istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza n. 112 del 12 luglio 2011, dispone: "nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità' garante".
Detto precetto normativo significa inequivocabilmente che le articolazioni territoriali non sono subordinate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale, che ha il compito di raccordo e di coordinamento attraverso la Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali, e che la legge assicura anche ai Garanti regionali i medesimi requisiti d'indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità Garante nazionale.
La Lombardia ha istituito la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza con Legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età.
Solo con Regolamento approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia il 7 luglio 2015 sono state disciplinate le modalità di organizzazione dell'Ufficio del Garante che è poi di fatto divenuto operativo solo nel marzo del 2016 con la prima assegnazione di un unità di personale ad esclusivo supporto dell'Authority.
Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza svolge, a livello regionale, un ruolo che comporta la costante valutazione dello stato di attuazione dei diritti fondamentali delle persone di minore età attraverso atti che perseguono un obiettivo di moral suasion e indirizzano l'azione delle istituzioni. La legge istitutiva gli attribuisce un potere di segnalazione di ogni iniziativa volta ad assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute. Inoltre, il Garante segnala situazioni nelle quali ravvisi la violazione, o un rischio di violazione, di tali diritti ai soggetti a cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
Nel settembre del 2019, dopo numerosi affondi giuridico legislativi, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, ha propriamente qualificato gli organi di Garanzia regionali Autorità amministrative indipendenti "sui generis", con ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, con peculiarità che li diversificano dalle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette e con funzioni "para giurisdizionali" a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, nella fattispecie del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dei cittadini di minore età.
Il perfetto mediatore tra due poteri che, il più delle volte per via delle rispettive e, si potrebbe anche definire ingessate, competenze fanno fatica a colloquiare tra loro.
Ecco che dove non esiste la possibilità di un raccordo interviene l'azione di un organo di garanzia preposto alla vigilanza, tutela e collaborazione istituzionale tra e con le competenti autorità, a sostegno e a dipanare aggrovigliate matasse giuridico amministrative, grazie alla possibilità data dalla legge di inter/mediare e raggiungere attraverso un corretto impulso le più disparate realtà a volte appesantite da lunghi procedimenti che trovano la via della risoluzione con un semplice intervento e una fattiva collaborazione tra le parti.
In Italia prima tra tutte le regioni, ancor prima dell'Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale, è stata la regione Veneto ad istituire un ufficio per la tutela dei diritti dei minori di età denominato: "Pubblico tutore dei minori " poi a seguire tutte le altre regioni.
Il sistema delle segnalazioni
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Tra le funzioni attribuite al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia emerge, alle lettere j) e k), art. 2, comma 1 della L.R. 6/2009, la raccolta delle segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori.
La segnalazione rappresenta, per sua natura, uno strumento snello, non burocratico, a disposizione del cittadino che vuole presentare in qualsiasi forma e modalità un'anomalia, un presunto pericolo, una disfunzione a pregiudizio dell'interesse preminente del minore di età.
Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è l'Autorità alla quale, al momento, in Italia, nelle varie Regioni territorialmente competenti, e' possibile sottoporre direttamente una questione di violazione dei diritti di un minore che non sia di natura penale e che non richieda le tempistiche e la burocrazia di un giudizio.
La segnalazione, svincolata dall'obbligo formale tipico del procedimento amministrativo, consente di porre in essere e in tempo reale tutte quelle valutazioni, ricerche e interlocuzioni con le autorità competenti per vigilare, coadiuvare e porre in essere ogni azione ritenuta utile e idonea, attivando gli strumenti propri dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza in qualità di "tertium genus" rispetto alle diverse componenti presenti sul territorio, competenti per le materie di rispettivo interesse e parte di un procedimento amministrativo o giudiziario.
Lo strumento della procedura sulle "segnalazioni" è stata approvata e condivisa nel 2017 nel corso della Conferenza Nazionale dalla rete dei Garanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, lasciando alle singole regioni integrazioni di forme di maggiore tutela. A tal fine la Lombardia ha istituito, quale ultima fase della procedura, la "verifica", ritenuta una fase basilare per testare i risultati ottenuti dall'intervento.
Particolare attenzione va data alla materia della raccolta delle segnalazioni e al dovuto riserbo che l'Authority, responsabile del trattamento, deve poter fornire al segnalante con strumenti adeguati che consentano, al pari della disciplina riservata ai c.d. "whistleblower", alte forme di protezione di dati, nella fattispecie trattata dal Garante per l'infanzia, definiti ancor prima dell'entrata in vigore del GPDR, "sensibili" e oggi cd "particolari".
Già dalla legge sulla privacy 196/2003, era chiaro più o meno a tutti che alcune informazioni personali sono "più personali" di altre e quindi sono da maneggiare con cura, o anzi, da non maneggiare affatto.
Li chiamavano dati sensibili, cioè i dati che andavano protetti più degli altri e che infatti potevano essere trattati solo con il consenso scritto dell'interessato.
Oggi con l'entrata in vigore del nuovo GPDR detti dati si differenziano in dati "personali" e dati "particolari", i c.d. ex sensibili.
È pacifico che chiunque effettui il trattamento di tali dati debba operare a maggior ragione con diligenza e perizia, adottando ogni idonea misura di sicurezza con sistemi di protezione ad altissimo livello che garantiscano all'Authority pubblica di espletare il suo mandato senza violazioni di privacy nel sistema della raccolta autorizzata per legge.
Il best interest of the child
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Trattasi di materia in continua evoluzione che deve trovare il giusto riconoscimento nell'opinione pubblica e nell'interesse preminente delle persone di minore età, il c.d. "best interest of the child" che la Convenzione Onu dal 1989 avviava come una vera e propria "rivoluzione culturale", elevando la persona di minore età da "oggetto di protezione" a "soggetto titolare di diritti". Un soggetto che non è più un "di cui" di chi esercita la responsabilità genitoriale, ma un nuovo soggetto di diritto, attivo, partecipe, che va ascoltato, informato e rispettato.
A partire dalla Convenzione di New York, è dunque mutata la relazione che ha connotato la storia nel corso dei secoli tra i minorenni e adulti.
In Italia, ad esempio, ne costituisce prova il concetto di "responsabilità genitoriale" che è subentrata alla originaria "potestà" apportando un cambiamento anche terminologico che ha un valore culturale profondo in termini di abbandono di qualsiasi logica di possesso sulle persone minorenni.
Nel 2019, la rete dei Garanti internazionale l'ENOC si è focalizzata principalmente sui diritti dei minorenni nell'ambiente digitale e, nello specifico, su sfide, difficoltà e vantaggi.
Anche nel nostro Paese ancora si vivono situazioni emergenziali relative all'infanzia. Si auspica pertanto che il Garante per l'Infanzia, anche grazie al sistema delle segnalazioni, possa riuscire a gestire in tempo rapido e con strumenti efficaci, situazioni critiche che spesso, purtroppo, rischiano di venire dimenticate non trattate nei tempi che richiederebbero.
La sensibilità riguardo al tema è certamente alta e coinvolge tutti "gli addetti ai lavori"; dai genitori, ai legali delle parti, ai Giudici e ogni altro soggetto coinvolto ed è interesse di tutti cercare strumenti di tutela per soggetti, quali i minori, che hanno diritto di far sentire la loro voce.
Avv. Mara Scarsi
www.dplmediazione.it