Lo ha precisato la Cassazione a Sezioni Unite condividendo l'argomentazione del CNF che non ha applicato l'avvertimento stante gli illeciti di notevole gravità

di Lucia Izzo - Per l'omesso svolgimento dell'attività legale è ammissibile l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e non quella meno grave dell'avvertimento qualora l'avvocato si sia reso protagonista di illeciti disciplinari di notevole gravità, per un consistente lasso di tempo e senza ravvedimento.

Illeciti disciplinari avvocati

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Lo conferma la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 8242/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato a cui erano stati contestati, a seguito di un esposto, diversi illeciti disciplinari per essere venuto meno ai propri doveri deontologici.

La violazione di diverse norme del Codice Deontologico Forense derivava dall'aver omesso di svolgere le attività difensive richieste, malgrado le rassicurazioni reiteratamente data alla cliente. In particolare, il COA accertava la responsabilità del legale rilevando altresì l'aggravante dell'inesatto riscontro alle richieste di informazioni da parte dell'assistita che peraltro non avevano indotto l'incolpato ad attivarsi per il deposito del ricorso.

Causa di giustificazione

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Il CNF, ritenuto applicabile il nuovo codice deontologico forense, evidenziava come ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare fosse irrilevante la sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione essendo sufficiente a configurare la violazione l'elemento "della suitas della condotta" inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie.


Anche la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 13456/2017) ha chiarito che, in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenzia le dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.

Eccessività della sanzione

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Con riguardo alla lamentata eccessività della sanzione inflitta dal COA (censura), il CNF ha ribadito che l'illecito sussiste indipendentemente dal verificarsi del danno per la parte assistita e che la sanzione e la sua misura vanno determinati in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.

La sanzione è stata dunque ritenuta adeguata rispetto alla condotta omissiva posta in essere siccome la stessa aveva leso molteplici valori deontologici e si era inoltre protratta per un consistente lasso di tempo e, cosa ancora più grave, senza un ravvedimento da parte del professionista.

Nonostante l'avvocato eccepisca in Cassazione che, a norma dell'art. 26 del nuovo codice deontologico, il suo comportamento avrebbe potuto essere sanzionato al più con l'avvertimento, anche i giudici di legittimità ritengono adeguata la censura.

In primis, si rammenta (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 24647/2016) che non può essere oggetto di controllo di legittimità la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere.

La senza impugnata viene ritenuta adeguatamente e ragionevolmente motivata sia in ordine alla sussunzione della condotta posta in essere negli illeciti disciplinari per i quali è stata riconosciuta la responsabilità e sia in ordine al tipo e misura della sanzione in concreto irrogata, con la conseguenza che la stessa rimane immune da censura.

Scarica pdf Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 8242/2020

Foto: 123rf.com
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