di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 13197/2020 della Cassazione (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso avanzato dal difensore di un avvocato, condannato per il reato di diffamazione e a cui la misura di affidamento in prova dei servizi è stata sostituita con quella della semilibertà. Con la sua attività di volantinaggio, pubblicazione di un libro e contenuti web ha diffamato anche magistrati, attribuendo agli stessi malefatte, accuse che ne hanno leso la reputazione. Erra quindi il difensore nel ritenere violata la libertà di manifestazione del pensiero del suo assistito, nonchè nel ritenere libera la pubblicazione delle immagini dei magistrati diffamati dal soggetto condannato. Essi non sono "personaggi pubblici" per cui l'utilizzo della loro immagine su giornali o libri richiede il loro consenso preventivo.
- Reato di diffamazione
- I magistrati sono personaggi pubblici?
- Il giudice non è un "personaggio" pubblico, per usare la sua foto occorre il consenso
Reato di diffamazione
[Torna su]
Il Tribunale di Sorveglianza sostituisce la pena dell'affidamento ai servizi sociali con la semilibertà nei confronti di un avvocato condannato per il reato di diffamazione, dettando anche varie prescrizioni e obblighi, come la disattivazione del profilo Facebook e il divieto di frequentare piattaforme web, tranne la posta elettronica, da utilizzare solo per finalità professionali. Decisione assunta dopo aver preso atto delle numerose violazioni commesse dal condannato alle prescrizioni della misura alternativa, derivanti da condotte diffamatorie realizzate con contenuti e modalità moleste e violative dell'onore e del decoro delle istituzioni.
I magistrati sono personaggi pubblici?
[Torna su]
Ricorre in sede di legittimità il difensore dell'avvocato, contestando la revoca della misura di affidamento ai servizi sociali, prevista senza prima verificare il contenuto realmente"diffamatorio" del volantino distribuito dal condannato e il libro di cui ha annunciato la pubblicazione. L'ordinanza ha quindi violato l'art. 21 della Costituzione, che sancisce la libera manifestazione del pensiero.
Errate le conclusioni del Tribunale secondo cui: "il volantinaggio effettuato dal (…) dinanzi al Palazzo di Giustizia di (…), instaurando una unilaterale interlocuzione con gli utenti (…) attribuendo malefatte (…) a soggetti pubblici o privati con modalità direttamente sensazionalistiche, al fine diretto o comunque indiretto, di mettere i soggetti criticati alla gogna."
Così come è errata la contestazione relativa alla pubblicazione delle effigi fotografiche dei magistrati, visto che "i magistrati sono personaggi pubblici, sicché è normale che libri e giornali possano pubblicarne le foto."
Il giudice non è un "personaggio" pubblico, per usare la sua foto occorre il consenso
[Torna su]
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Dopo aver percorso la vicenda processuale che ha condotto all'impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'affidamento ai servizi sociali, gli Ermellini chiariscono che alla luce della normativa interna e internazionale l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero non è illimitata, essa è sottoposta a formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni, che si rendono necessarie in una società democratica.
Le restrizioni imposte dall'ordinanza impugnata infatti sono state previste per rendere compatibile la libertà di manifestazione del pensiero del soggetto condannato con i reati di calunnia e diffamazione a mezzo stampa, fattispecie che fanno parte dell'ordinamento penale per tutelare l'onore e la reputazione degli individui.
Sulla questione della qualificazione dei giudici come personaggi pubblici dei quali quindi, secondo il difensore del soggetto condannato, è possibile pubblicarne le foto, la Cassazione ha modo di chiarire che "è errata l'affermazione che i magistrati siano ex se personaggi pubblici in quanto tali passibili di indiscriminata possibilità di pubblicazione della loro immagine. I magistrati esercitano una funzione pubblica, ma ciò non coincide con l'asserzione di essere personaggi pubblici, qualità che deriva da altre caratteristiche: ne consegue che come ogni altra persona, la loro immagine è tutelata e la pubblicazione della medesima è sottoposta alla condizione del consenso dell'interessato, tanto che nemmeno l'eventuale consenso vale come scriminante del delitto di diffamazione se l'immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata."
Leggi anche:
Scarica pdf sentenza Cassazione n. 13197/2020• Foto: 123rf.com