di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 8197/2020 (sotto allegata) conferma la sanzione di 524, 33 euro dell'Asl nei confronti di un supermercato, per violazione dell'obbligo di preconfezionamento del pane precotto e surgelato. Il preconfezionamento non lede l'iniziativa economica privata così come non discrimina chi vende il pane precotto e surgelato rispetto a chi mette in vendita quello fresco. L'obbligo inoltre ha un'importante utilità sociale, che è quella di informare il consumatore delle caratteristiche del prodotto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 della Costituzione.
- Multa per violazione obbligo preconfezionamento pane precotto surgelato
- Discriminazione per chi vende pane fresco
- Obbligo preconfezionamento non lede libertà economica e diritto comunitario
Multa per violazione obbligo preconfezionamento pane precotto surgelato
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Un'azienda sanitaria emette una sanzione amministrativa di 524,33 euro nei confronti del legale rappresentante di una s.r.l, trasgressore principale e della società stessa, proprietaria di un supermercato, dove è stata accertata la violazione della disciplina sul preconfezionamento del pane parzialmente precotto e surgelato. Gli ingiunti si oppongono all'ordinanza ingiunzione, ma l'opposizione viene respinta sia in primo che in secondo grado.
Discriminazione per chi vende pane fresco
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Gli ingiunti decidono quindi di ricorrere in sede di legittimità, sollevando, tra i vari motivi, le seguenti doglianze.
- Con il primo motivo sostengono che l'obbligo di preconfezionamento limita l'iniziativa economica privata dei rivenditori di pane parzialmente precotto e li discrimina rispetta a chi vende pane fresco. Tale obbligo è del tutto ingiustificato sul piano dell'utilità sociale, poiché non è una misura idonea a garantire la sicurezza alimentare, visto anche che i consumatori sono informati grazie all'apposita etichettatura e cartellonistica.
- Con il secondo motivo gli ingiunti lamentano il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ritenendo violato il principio unionale della libera circolazione delle merci.
Obbligo preconfezionamento non lede libertà economica e diritto comunitario
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Per quanto riguarda il primo motivo la Cassazione chiarisce che non c'è lesione dell'iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 della Costituzione se i limiti vengono posti per motivi di utilità sociale, a meno che il legislatore non ricorra a misure palesemente incongrue o l'individuazione dell'utilità sociale non risulti arbitraria.
Informare il consumatore del fatto che sta acquistando un pane precotto e surgelato ha senza dubbio un'utilità sociale. Il preconfezionamento, in aggiunta all'etichettatura e alla cartellonistica, infatti segnala al consumatore la lavorazione differenziata del pane. Deve quindi ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'iniziativa economica privata e al principio di uguaglianza perché il preconfezionamento previsto solo per il pane precotto serve a informare il consumatore di una qualità rilevante del prodotto.
Inammissibile poi il secondo motivo di ricorso, perché la Corte di Giustizia ha già affermato la legittimità a livello europeo dell'obbligo di preconfezionamento del pane a cottura frazionata, purché lo stesso sia previsto sia per i prodotti interni che per quelli importati e non costituisca un ostacolo all'importazione tra i vari paesi membri dell'Unione.
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 8197/2020• Foto: 123rf.com