di Lucia Izzo - Il Consiglio di Stato, con il parere n. 830/2020 (qui sotto allegato) si è pronunciato sullo Schema di decreto ministeriale che punta a introdurre un "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".
- Esami avvocati: il rinvio della riforma
- Revisione della disciplina di accesso alla professione forense
- Il parere del Consiglio di Stato
Esami avvocati: il rinvio della riforma
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Il Ministero della Giustizia ha rammentato come il decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019) abbia modificato l'art. 49, comma 1, della L. n. 247/2012 e ulteriormente differito (per altri due anni) l'entrata in vigore del nuovo regime relativo all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
L'opzione per un'ulteriore dilazione biennale delle nuove modalità previste per l'esame di avvocato, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe consentire una prossima revisione complessiva della disciplina dell'esame di Stato per accedere alla professione forense.
Il Ministero ritiene necessario allineare anche la decorrenza dell'obbligo di frequenza di cui all'articolo 43 della legge n. 247/2012, posto che la disciplina regolamentare dei corsi di formazione è finalizzata alla preparazione dell'esame di Stato.
Anche il CNF si è espresso in senso "favorevole al differimento dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà per il periodo di dodici mesi, prevedendo, tuttavia, l'immediata incentivazione della frequenza delle scuole forensi, ancorché su base non obbligatoria, e la costituzione di apposita Commissione ministeriale, costituita anche ai sensi dell'articolo 9 del DM 9 febbraio 2018 n. 17, con specifico incarico di monitoraggio delle Scuole Forensi e valutazione dei risultati, a beneficio anche delle stesse Scuole".
Revisione della disciplina di accesso alla professione forense
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Anche Palazzo Spada ritiene coerente l'allineamento dell'entrata in vigore del regolamento con l'entrata in vigore delle norme di rango legislativo, proprio in vista della promessa revisione complessiva della disciplina di accesso alla professione forense.
Come si legge nel parere, non vi è dubbio che, nel disegno complessivo, la preliminare formazione del praticante (da realizzare anche tramite la frequenza dei corsi previsti dal regolamento) costituisca un aspetto inscindibile delle nuove modalità di esame sia nella formulazione attuale della legge sia nella prospettiva di una revisione di questa.
Ciò, spiega il Consiglio di Stato, risulta utile anche per comprendere se il regolamento dovrà essere modificato, una volta realizzata l'intenzione "di riconsiderare nel suo complesso la disciplina dell'accesso alla professione forense".
Il parere del Consiglio di Stato
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In definitiva, la scelta del Ministero viene ritenuta opportuna per "evitare di impegnare gli ordini forensi e gli stessi tirocinanti in attività che potrebbero ex post risultare non coerenti con la futura disciplina dell'accesso alla professione".
Per escludere che altri differimenti dell'entrata in vigore della legge (attraverso future modifiche del citato articolo 49) rendano necessaria anche la modifica ulteriore del regolamento, si suggerisce al Ministero di valutare l'opportunità di allineare definitivamente l'entrata in vigore del regolamento con quella della legge modificando l'articolo 10, comma 1, del DM 9 febbraio 2018, n. 17.
Questa la nuova formulazione suggerita da Palazzo Spada: "Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del periodo previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive modificazioni".
Scarica pdf Consiglio di Stato, Parere 830/2020• Foto: 123rf.com